0
acque reflue industriali e acque reflue domestiche

Acque reflue industriali: la natura giuridica

AmbientaleOttobre 8, 2023

Nella dimensione sanzionatoria postulata dal microsistema correlato, l’art. 137 del d.lgs. 152/2006, connette la propria disciplina punitiva allo scarico di acque reflue industriali effettuato sine titulo (essendo previste le disposizioni eccettuative soltanto per “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano reti fognarie”).

La sanzione penale, in particolare, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio formale e specifico dell’autorizzazione, prescindendo in absentia legis dal recapito finale, e avendo come ratio ultima la tutela dell’interesse della p.a. al controllo ed alla gestione degli scarichi.

Si tratta, in particolare, di una fenomenologia preventiva ad hoc riferita a tutti gli scarichi di acque reflue industriali, sia per neutralizzare ex ante la loro maggiore pericolosità, sia al fine di evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche contigue.

Ne consegue come, seguendo un recente trend giurisprudenziale, in tema di inquinamento idrico(…) l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di specifiche condizioni individuate dalle leggi che le prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie”.

In via preliminare e da un punto di vista dell’architettura giuridica, bisogna anzitutto premettere che l’art. 113 del cit. d.lgs. n. 152/206 demanda alla normativa regionale la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, e per quanto attiene alle sanzioni, l’art. 133 comma 9, cit. d.lgs. n. 152/2006 sanziona in via amministrativa chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. b), ossia la violazione delle prescrizioni o delle autorizzazioni disposte in sede regionale ed il cit. art. 137, comma 9°, con una disposizione di mero rinvio, sanziona penalmente, con le pene di cui al comma 1, chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell’art. 113, comma 3° concernente i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione.

Uno dei Leading Case sull’approccio ermeneutico prevalente è stato quello affrontato da Cassazione Penale, sez. III del 4 agosto 2022 n. 30678, e che ha giudicato sull’appello proposto da due imputati condannati nelle rispettive qualità di legale rappresentante e consigliere delegato responsabile della produzione della A.P.P.S.A., deducendo che, ed in contrasto con le risultanze istruttorie, il Tribunale aveva falsamente ritenuto come l’impianto delle società non fosse dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti dalla piattaforma di stoccaggio delle materie prime.

Deducendo altresì la violazione di legge, si censurava l’applicabilità delle norme contestate alla fattispecie reale, non soltanto perché avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento, ma soprattutto perché ed in conformità alla teoria dei c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, la sanzione penale aveva ragion d’essere per la mancata adozione delle misure gestionali e strutturali, non anche per gli episodi di occasionale sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in una circostanza simile, la presentazione da parte di quest’ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione (e finendo per configurare, una diversa soluzione interpretativa il reato in termini di mera responsabilità oggettiva o per l’evento, come tale inammissibile perché contraria al principio costituzionale di colpevolezza).

Sennonché e nel confutare le deduzioni dell’imputato, La Suprema Corte ha evidenziato che l’accusa mossa ai ricorrenti concernendo la omessa manutenzione e pulizia del reticolo idraulico per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia, ha portato ad addurre decisiva rilevanza al fatto che, attraverso il sopralluogo degli operanti, la consumazione del reato, avvenuta nel pieno rispetto del principio di colpevolezza, si fosse configurata nel mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all’interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico, dando così luogo ad una situazione che, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoriche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Lascia un commento

Your email address will not be published.