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Miscelazione e caratterizzazione rifiuti: la responsabilità del produttore

Miscelazione e caratterizzazione rifiuti: la responsabilità del produttore

Il Tar Veneto, con sentenza n. 235/2021, in occasione dell’impugnazione della D.G.R.V n. 119 del 7 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha adottato gli “indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”, coglie l’occasione per puntualizzare alcuni profili di diritto in ordine alla responsabilità del produttore del rifiuto con riferimento alle attività di miscelazione e caratterizzazione.

In via preliminare, come si legge anche nella citata sentenza, occorre specificare che «la miscelazione non è un trattamento del rifiuto idoneo a modificarne la composizione chimico fisica in modo da neutralizzarne le componenti di pericolo, ma una semplice operazione di accorpamento che ha finalità di migliorare il successivo trattamento.

Tale operazione non deve essere effettuata in modo da eludere le disposizioni che individuano le caratteristiche del rifiuto conferibile in un determinato impianto e che definiscono le modalità appropriate di trattamento del rifiuto».

La norma di riferimento contenuta nel testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/2006) è l’art. 187 il quale in linea di principio vieta la miscelazione di rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

In deroga a tale regola generale, il comma secondo dell’art. 187 citato individua le condizioni in presenza delle quali l’attività di miscelazione può essere autorizzata.

Il “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment” definisce le finalità e le tecniche in base alle quali la miscelazione può essere consentita.

In particolare, al paragrafo 2.1 si ribadisce innanzitutto che la miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei debbano essere tenuti separati, poiché rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti.

Occorre, quindi, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca a ad un trattamento della miscela deteriore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela o ad operazioni ambientalmente non corrette.

Passando all’analisi dei profili di responsabilità del produttore della miscela, l’obbligo di quest’ultimo di procedere alla caratterizzazione del prodotto finale della propria attività (alcuni profili di diritto in ordine alla responsabilità del produttore del rifiuto con riferimento alle attività di miscelazione e caratterizzazione volta ad evidenziare tutte le componenti necessarie ad individuare correttamente l’impianto di destinazione idoneo a ricevere la miscela) deriva dal combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lett. f) e dall’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (nella formulazione in vigore all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato).

La prima disposizione include il soggetto che effettui operazioni di miscelazione nella definizione di produttore di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f): “f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.

La seconda attribuisce al produttore di rifiuti la responsabilità della caratterizzazione (“1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017”).

L’obbligo del produttore di provvedere alla caratterizzazione è attualmente previsto all’articolo 184, comma 5, D.Lgs. n. 152/06.

Come correttamente sostenuto dall’amministrazione territoriale resistente, la caratterizzazione comprende le attività di classificazione del rifiuto (ovvero l’identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell’attribuzione del codice dell’elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE.

Rientra, inoltre, nella responsabilità del produttore l’identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc…).

Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all’individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l’origine e la composizione, situazione che potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.

Il giudice amministrativo, con riferimento alla previsione contenuta nel provvedimento relativa all’obbligo a carico del produttore della miscela di effettuare le analisi chimiche, afferma che essa non si pone in contrasto, alla luce di quanto sopra analizzato, con la normativa vigente o gli orientamenti tecnici, né può ritenersi irragionevole laddove non sia possibile in altro modo individuare con certezza la composizione effettiva e le caratteristiche della miscela, in ragione della variabilità nella sua composizione dovuta all’eterogeneità dei processi da cui i rifiuti miscelati originano o dei rifiuti stesso.

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