Sostenibilità ambientale: il regolamento sulla tassonomia
I fondi che hanno tenuto in debito conto i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro strategie di investimento hanno generalmente superato i loro omologhi convenzionali durante la pandemia COVID-19.
Allo stesso tempo, vi è un’onnipresente richiesta di allineare la ripresa economica in Europa con la “green transition“. In netto contrasto con questa enfasi sull’importanza per gli investitori di tenere conto dei fattori ESG nel prendere decisioni di investimento, vi è l’incertezza sui requisiti che un investimento deve soddisfare per essere effettivamente sostenibile.
Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo ha deciso di porre rimedio alla mancanza di chiarezza adottando il regolamento sulla tassonomia (TR) che definisce il concetto di “attività economica sostenibile dal punto di vista ambientale“. In particolare, esso definisce il quadro più ampio entro il quale la Commissione Europea definirà i criteri tecnici a cui un’attività economica deve attenersi per essere considerata sostenibile dal punto di vista ambientale.
La definizione di ciò che rende sostenibile un’attività economica sarà al centro di un quadro giuridico emergente per la finanza sostenibile. La creazione di tale quadro giuridico è stata una delle priorità del Piano d’azione per la costruzione di un’Unione dei mercati dei capitali del 2015 ed è stata tradotta in una politica più concreta nel Piano d’azione: Finanziamento della crescita sostenibile del 2018 sulla base di un progetto elaborato dal gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile.
In particolare, l’obiettivo di quest’ultimo piano d’azione, di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, ha giustificato l’adozione di un dettagliato sistema di classificazione UE – o tassonomia – per chiarire agli investitori quali attività si qualificano come “verdi” o “sostenibili”.
Si è ritenuto che lasciare al mercato o agli Stati membri la definizione di ESG portasse a concetti diversi e incomparabili che potrebbero diminuire la fiducia nella finanza sostenibile e ostacolare il funzionamento del mercato interno.
Numerosi esempi di casi limite sembravano suscitare qualche controversia su dove tracciare la linea di demarcazione tra l’essere sostenibile e l’ottenere un ingiusto vantaggio competitivo commercializzando un prodotto finanziario come rispettoso dell’ambiente, quando in realtà gli standard ambientali di base non sono stati rispettati (greenwashing). Questo è stato recentemente il caso di un’obbligazione “verde” emessa per l’acquisto di petroliere a basso consumo di carburante per il trasporto di petrolio dai siti di trivellazione offshore.
Questa mancanza di fiducia nella finanza sostenibile è particolarmente problematica per l’Unione Europea nel mantenere gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi di mantenere la temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C al di sopra dei livelli preindustriali e nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Con l’adozione del Green Deal dell’UE e la proposta di una legge UE sul clima, l’impegno a diventare climaticamente neutrale entro il 2050 diventerà probabilmente un obbligo giuridicamente vincolante.
Il ruolo dei mercati finanziari nella riallocazione della proprietà del capitale è un elemento essenziale per il raggiungimento di questi obiettivi climatici, garantendo la disponibilità di capitali sufficienti per le attività economiche che si inseriscono o si evolvono verso un’Europa neutrale dal punto di vista climatico in modo scientifico.
La definizione di un’attività economica sostenibile dal punto di vista ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia consiste in tre requisiti che saranno specificati nei cosiddetti criteri tecnici di screening sviluppati dalla Commissione europea in atti delegati entro i limiti stabiliti dal regolamento. Per essere sostenibile dal punto di vista ambientale, un’attività economica deve
- contribuire in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali
- senza danneggiare in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali
- essere svolta nel rispetto delle salvaguardie minime in materia di diritti umani (articolo 3 TR).
Gli obiettivi ambientali di cui sopra si concentrano sul cambiamento climatico e su altre sfide ambientali (articolo 9 TR), in contrapposizione a fattori sociali e di governance. Una “clausola di revisione” nell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), TR consentirebbe comunque un’estensione agli obiettivi sociali o anche una “lista nera” di attività economiche particolarmente insostenibili.
Nella sua forma attuale, la tassonomia lascia in effetti intatta la qualificazione di tutte le altre attività, per quanto dannose possano essere. In pratica, tuttavia, l’elemento “non arrecare danno significativo” della definizione potrebbe servire come standard minimo per valutare la natura particolarmente insostenibile di alcune attività.
Il regolamento sulla tassonomia fornisce un’interpretazione ampia del primo requisito del “contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali”, includendo anche le attività economiche che consentono direttamente ad altre attività di contribuire in tal senso (“attività che consentono”) (articolo 16 TR).
L’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici comprende anche le cosiddette attività di transizione che sostengono la transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico, essendo coerenti con un percorso prestabilito (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento). Quest’ultimo rende la tassonomia uno strumento di transizione che le imprese possono utilizzare come guida per seguire un percorso credibile e basato su dati scientifici per diventare un’economia neutrale dal punto di vista climatico (articolo 10, paragrafo 2 TR).
Quest’ultimo rende la tassonomia uno strumento di transizione che le aziende possono utilizzare come guida per seguire un percorso credibile e basato sulla scienza per diventare climaticamente neutri entro il 2050, anche se non esistono ancora modi alternativi di svolgere un’attività economica neutra dal punto di vista climatico.
Il regolamento sulla tassonomia modifica anche il cosiddetto ESG Disclosure Regulation applicabile ai “partecipanti ai mercati finanziari”, ossia ai fondi di investimento collettivo, alle imprese di assicurazione che mettono a disposizione prodotti di investimento basati su assicurazioni, agli enti creditizi e alle imprese di investimento che provvedono alla gestione del portafoglio e agli artefici e fornitori di determinati prodotti pensionistici (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento ESG Disclosure Regulation).
Quando questi partecipanti ai mercati finanziari offrono un prodotto finanziario che ha come obiettivo l'”investimento sostenibile”, dovranno informare gli investitori sull’allineamento di tali prodotti finanziari al regolamento sulla tassonomia. Le loro comunicazioni precontrattuali e le relazioni periodiche devono includere una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia e a quali obiettivi ambientali stabiliti dal regolamento sulla tassonomia contribuiscono (articolo 5 TR).
Le stesse informazioni devono essere fornite per i prodotti finanziari sostenibili che non soddisfano la soglia di “investimento sostenibile” stabilita dal Regolamento sull’informativa in materia di tassazione, ma che tuttavia promuovono le caratteristiche ambientali.
Per questa categoria di prodotti finanziari meno ambiziosi per quanto riguarda la sostenibilità, le informazioni di cui sopra devono essere integrate con una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui la tassonomia viene utilizzata solo per una parte degli investimenti sottostanti (articolo 6 TR). Tutti gli altri prodotti finanziari devono aggiungere un disclaimer alle loro informazioni precontrattuali e ai rapporti periodici che la tassonomia non viene utilizzata (art. 7 TR).
La seconda categoria di utenti obbligatori è costituita dalle imprese che sono tenute a pubblicare i rendiconti non finanziari (consolidati) (articolo 19a o 29a Direttiva sull’informativa non finanziaria).
Tali dichiarazioni dovranno contenere informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia (articolo 8 TR).
Infine, gli Stati membri e l’UE devono utilizzare la definizione del regolamento sulla tassonomia quando stabiliscono i requisiti per le obbligazioni e i prodotti finanziari che sono “verdi” dal punto di vista ambientale (articolo 4 TR).
Accanto a queste tre categorie di utenti obbligatori, vi sono già diverse altre applicazioni volontarie della tassonomia, come il suo utilizzo nello strumento di recupero Covid-19 della Commissione europea, Next Generation EU, da 750 miliardi di euro.
Ci sono voluti più di due anni al legislatore europeo per adottare il regolamento sulla tassonomia dalla sua proposta nel maggio 2018. Nel frattempo un gruppo di esperti tecnici ha sviluppato possibili criteri tecnici di screening per supportare la Commissione europea nell’adozione dei suoi atti delegati (relazione finale, allegato tecnico e strumento excel).
Attualmente è in fase di costituzione una Piattaforma sulla Finanza Sostenibile che assumerà il ruolo consultivo del Gruppo Tecnico di Esperti e monitorerà la tassonomia (art. 20 TR).
L’adozione del quadro generale per una tassonomia è un passo importante per chiarire agli investitori il significato di sostenibilità in un linguaggio utilizzabile nel contesto dei mercati finanziari.
Questo è ovviamente solo l’inizio di un processo che tende a diventare più politico quando si devono risolvere questioni più tecniche, come hanno dimostrato le precedenti tensioni sull’energia nucleare (EURACTIVE.com, 6 dicembre 2019).
La Commissione Europea sta inoltre conducendo una consultazione pubblica fino al 15 luglio 2020 per servire da base per una rinnovata strategia di finanziamento sostenibile nell’ambito del Green Deal dell’UE che sarà adottato nel settembre 2020. L’estensione delle tassonomie che definiscono le attività economiche sostenibili avrà molto probabilmente un ruolo chiave anche in questa strategia rinnovata.