Autorizzazioni noleggio con conducente vs concorrenza nel settore taxi
La regolarizzazione e la regolamentazione del mercato dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea e che si concretizza nel servizio taxi e noleggio con conducente è da decenni al centro di un’annosa querelle; il dibattito in particolare è alimentato dall’opportunità di mantenere la previsione di una barriera all’ingresso ovvero di liberalizzare il settore.
Orbene, ai sensi dell’art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 21 (c.d. “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) l’esercizio del servizio taxi unitamente a quello di NCC, sono sottoposti al previo rilascio di un provvedimento amministrativo di competenza comunale e cioè licenza per il primo, autorizzazione per il secondo.
Com’è evidente, si tratta di un sistema con barriere all’ingresso che, soprattutto con riferimento al servizio taxi, ha trovato la propria giustificazione nella finalità di evitare una situazione di concorrenza dannosa nel settore, garantendo al contempo un certo standard di qualità del servizio stesso.
Da un lato, l’abolizione delle licenze determinerebbe un eccesso di concorrenza dove in particolare le grandi imprese con ampia disponibilità di capitali possono permettersi di praticare prezzi sottocosto per lungo tempo al solo fine di estromettere i concorrenti dal mercato. Dall’atro lato, invece, i sostenitori della liberalizzazione del settore hanno criticamente osservato come il servizio di autotrasporto non di linea appaia connotato da un livello di qualità inferiore rispetto a quello che si registra all’interno dei mercati liberalizzati.
Inoltre, questo sistema a numero c.d. “chiuso” ha portato alla nascita di un mercato carsico e secondario, cioè quello delle licenze, il quale, benché espressamente previsto dall’art. 9 della cit. l. 7 febbraio 1992, n. 21, risulta tutt’ora orfano di una regolamentazione autonoma.
Requisiti e modalità applicative
Nel disegno legislativo che lo contempla, il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli postula che nel possesso dell’azienda rientrino cumulativamente, sia la sede operativa che la rimessa nel Comune che ha lasciato l’autorizzazione.
Un ruolo fondamentale risulta poi ricoperto dagli articoli 8, comma 3 e 3, comma 3 della legge quadro 21/1992 così come modificati dalla legge di riforma 12/2019 i quali prevedono rispettivamente che “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione” e che “la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione”; queste due norme, postulando fattispecie tassative, contemplano la necessaria copresenza di tutti i presupposti sicché laddove dovesse mancare una delle due, il Comune risulta legittimato all’adozione di provvedimenti sanzionatori a carico della ditta, fino alla sospensione o decadenza dell’autorizzazione in base al regolamento comunale in materia.
Di recente il Consiglio di Stato con una sentenza emessa per dirimere il contenzioso fra il Comune di Marina di Ginosa ed una ditta operante nel settore, nell’ambito dell’attività economica del servizio di noleggio di veicoli con conducente fino a 9 posti compreso il conducente, ha anzitutto ricordato come il noleggio con conducente nasca come servizio alternativo al trasporto collettivo od individuale di persone e con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei il quale viene effettuato a richiesta del soggetto trasportato su itinerari e secondo orari variamente definiti.
Sulla base di questa ricostruzione, il servizio deve conservare il collegamento funzionale con la comunità territoriale di cui il Comune che ha autorizzato il servizio di Ncc è ente esponenziale; si tratta, in altri termini, di un servizio rivolto all’utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo (art. 3, l. 21/1992).
Ancora, sempre il sommo consesso amministrativo con sentenza n. 5476 del 5 novembre 2014, sez. V, ha confermato la liberalizzazione attuata per il noleggio con conducente di autobus, precisando che “la disciplina comunitaria che si applica direttamente all’interno dell’ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha conseguentemente escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni.
L’amministrazione nazionale, ricorrendo i requisiti previsti dal Reg. CE 2009/1071, non può opporre limitazioni quantitative; ne consegue che la discrezionalità che caratterizza il potere dell’amministrazione comunale, risiede pertanto, non nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la previsione discrezionale di prescrizioni dirette a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici all’interno del territorio comunale di riferimento.
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