Tutela Legale delle Invenzioni e Requisiti di Brevettabilità
L’invenzione può essere definita come un’idea suscettibile di applicazione industriale che costituisca la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, rispetto allo stato della tecnica preesistente.
Il Codice di proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che le invenzioni si tutelino attraverso la brevettazione.
La procedura di brevettazione possiede un effetto costitutivo della tutela prevista dal Codice della proprietà industriale e che consiste in un titolo di privativa, il quale consente al titolare di usare l’invenzione in esclusiva, seppure per un limitato periodo di tempo (nello specifico 20 anni – effetto “costitutivo”) nel senso che soltanto con la brevettazione il titolare acquista il diritto di esclusiva sull’invenzione e sul suo sfruttamento, anche economico.
I requisiti positivi del brevetto per invenzione vengono definiti ordinariamente come la industrialità, novità ed originalità.
La prima, di difficile definizione, secondo la disciplina positiva espressa per il requisito di industrialità cui all’art. 49 del Codice delle Proprietà Industriale richiede che l’oggetto dell’invenzione possa essere fabbricato od utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, risultano brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.
La novità, invece, consiste nella differenza formale tra l’invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante.
Il requisito dell’attività inventiva trova la propria disciplina base all’interno dell’art. 48 del Codice delle Proprietà Industriale.
Esso ricalca a grandi linee il contenuto dell’art. 56 CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo); la norma nel suo dettato letterale stabilisce che “un’invenzione è considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.
La ratio della disposizione trova la propria ragion d’essere all’interno della necessità di evitare che possa essere conferita tutela brevettuale a trovati che, seppur non divulgati o compresi nello stato della tecnica, siano comunque ovvi od evidenti rispetto all’insieme delle conoscenze ed alle indicazioni cui l’inventore poteva fare riferimento per risolvere il problema tecnico cui il trovato dà effettivamente una risposta.
Ai fini del giudizio di attività inventiva, infatti, è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori effettuando una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”.
Presupponendo il giudizio sulla non evidenza a sua volta che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione, risulta quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto debba ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.
Il giudizio di novità è generalmente considerato assoluto: l’invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo o ad opera di terzi oppure dell’inventore medesimo. Tuttavia, è importante notare che la legislazione prevede alcune eccezioni a questa regola generale.
In particolare, l’articolo 47 del Codice della Proprietà Industriale italiano (che recepisce l’articolo 55 della Convenzione sul Brevetto Europeo) stabilisce un “periodo di grazia” di sei mesi.
Durante questo periodo, certe divulgazioni dell’invenzione non sono considerate come facenti parte dello stato della tecnica e quindi non pregiudicano la novità dell’invenzione.
Queste eccezioni si applicano in due casi specifici:
- Se la divulgazione deriva direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
- Se il richiedente o il suo dante causa ha esposto l’invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.
Pertanto, mentre in generale ogni precedente uso o divulgazione dell’invenzione può precludere l’ottenimento del brevetto, esistono queste importanti eccezioni che mirano a proteggere gli interessi legittimi degli inventori in determinate circostanze.
Si tratta, tuttavia, di una qualificazione dallo spettro applicativo piuttosto variegato; il criterio dello stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di attività inventiva presenta, infatti, alcune limitazioni rispetto al perimetro già identificato nell’art. 46, comma 1 e 2 cod. prop. Ind., essendo esso costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia od all’Estero, prima della data di deposito della data di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una sua utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.
Ancora, sempre il cit. art. 46 al comma 3 prevede che facciano parte dello stato della tecnica ai fini del giudizio di novità, anche le domande di brevetto italiano, le domande di brevetto europeo designanti l’Italia o le domande di brevetto internazionali designanti ed aventi l’effetto per l’Italia che, benché depositate anteriormente, siano state pubblicate successivamente al deposito della domanda di brevetto in esame.
Gli Elementi Costitutivi
La nozione di stato della tecnica a livello normativo, pertanto, risulta una formula ampia e generica, che viene riempita di contenuto da un lato dagli orientamenti di dottrina e giurisprudenza e dall’altro dai criteri di “predivulgazione” ed “anteriorità”, costituenti due categorie in cui tipicamente si catalogano i fatti rientranti nello stato della tecnica in grado di privare un brevetto della propria validità.
Con il requisito della predivulgazione, in particolare, l’invenzione è stata resa accessibile al pubblico anteriormente al deposito della domanda di brevetto da parte dello stesso inventore oppure da un terzo, purché non abusivamente.
Ciò che conta è la mera potenzialità di diffusione della conoscenza e la destinazione della comunicazione a soggetti in grado di comprendere il messaggio o di riferirlo, affinché il suo contenuto possa raggiungere terzi in grado di comprenderlo.
Non si ha, invece, alcuna predivulgazione laddove la comunicazione sia stata rivolta a persone soggette a vincolo di riservatezza, costituendo orientamento consolidato che la divulgazione di un’invenzione effettuata nei confronti di individui concretamente obbligati da un rapporto di dipendenza o collaborazione con l’inventore non faccia meno i requisiti di novità ed altezza inventiva del brevetto.
Il concetto di anteriorità, dal canto suo, comprende invece sia le c.d. anteriorità documentali, sia quelle di fatto. Le prime sono costituite da brevetti precedenti e da qualsiasi altro documento che dimostri l’anteriorità temporale rispetto al brevetto oggetto di esame.
La seconda tipologia, invece, risulta composta da applicazioni della tecnologia brevettata dalle quali possa essere dimostrata l’anteriorità temporale.
Inoltre, con riferimento specifico alle anteriorità, si ritiene che sia onere della parte che chiede la nullità di introdurre quei documenti tesi a dimostrare che una certa conoscenza rientrava tra quelle già accessibili al tecnico del ramo al momento del deposito della domanda di brevetto.
Dal punto di vista probatorio circa le anteriorità invalidanti, quelle opponibili ed idonee alla declaratoria di nullità di una privativa brevettuale non vengono strettamente limitate alla documentazione suscettibile di verifica tecnica, trovando, invece applicazione gli art. art. 2697 c.c. e 121 cod. Prop. Ind. (disciplinante a sua volta l’onere della prova che ne determina la ripartizione per le domande, rispettivamente, di nullità, decadenza e contraffazione di un diritto di proprietà industriale, in linea con quanto già contenuto negli art. 77 ed art. 58 l. m., oggi abrogati), sì che la prova del difetto dei necessari requisiti di validità del titolo può essere fornita anche per mezzo di prova testimoniale.
Nel caso in cui siano stati prodotti in causa più mezzi probatori, l’individuazione dell’evidenza maggiormente idonea a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento fondando la decisione su quelle prove che egli ritenga maggiormente attendibili.
Questo, secondo un’autorevole quanto recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sez. I, 8 giugno 2023, n. 16314), senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, così dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze incompatibili con la decisione adottata.
Con riferimento alla costruzione del giudizio dell’esperto del ramo, invece, le conoscenze relative al settore di appartenenza dell’invenzione si aggiungono le conoscenze generali, altrimenti note con il nome di “Common general knowledge”.
Essa ricomprende tutte quelle nozioni ed informazioni basilari che, in quanto tali, dovrebbero essere note all’esperto del ramo per lo svolgimento della sua ordinaria attività.
Oltre a tali informazioni, all’esperto va poi attribuita anche la c.d. enhanced knowledge, ossia quell’insieme di conoscenze meno diffuse ricercate accuratamente dall’esperto per affrontare il problema risolto dall’invenzione, con ciò includendo anche le conoscenze relative ai brevetti pertinenti e rinvenibili nella letteratura tecnica disponibile nella specifica materia nelle biblioteche.
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