Perché serviva un adattamento: la crescita della criminalità ambientale

A far data dal 21 aprile 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.lgs. n. 81, pubblicato in G.U. del 18 maggio 2026 ed in vigore dal 2 giugno in tema di tutela penale dell’ambiente, segnando l’ingresso di nuovi reati nell’ordinamento giuridico. Più in particolare, la riforma, intervenendo sul titolo VI bis del libro II del c.p., vedrà fra l’altro la riformulazione dell’art. 452-bis c.p. e l’introduzione, con il nuovo art. 452-bis.1 c.p., del delitto di commercio di prodotti inquinanti, aumentando la pena prevista per l’ipotesi di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone come conseguenza dell’inquinamento ambientale. Inoltre una significativa modifica ha riguardato il preesistente art. 452-ter (inserito dall’art. 1, comma 1, l. 22 maggio 2015, n. 68 assieme all’intero Titolo VI-bis a decorrere dal 29 maggio 2015), la cui disciplina è stata estesa anche al nuovo art. 452-bis.1 c.p. e le cui pene sono state aumentate per le ipotesi di lesione personale gravissima e di morte.

Oltre che la previsione di nuove fattispecie di reato, l’inasprimento delle pene risulta la conseguenza diretta di una necessaria presa di coscienza collettiva.

Il legislatore, mosso da un incalzante processo di adattamento, ha dovuto tenersi al passo coi tempi, registrando il proliferare di quella che secondo l’UE è stata ritenuta la terza attività criminale al mondo, dopo il narcotraffico e la contraffazione.

Ed è un processo destinato a crescere ancora, considerando come la pressione della criminalità ambientale sul territorio nazionale non accenni a diminuire, ma anzi lungi dal regredire verso forme di delinquenza di stampo tradizionale, a poco a poco sta registrando il versatilismo legislativo così come adattivo alle progressioni delle metamorfosi sociali.

E quanto il proliferare di quest’adattamento sia incalzante lo dicono i numeri: nel 2023 sono infatti stati accertati 35.487 illeciti ambientali con una media di circa 97 illeciti giornalieri, mentre nel 2024 i reati contro l’ambiente sono stati 40.590, numeri in costante aumento di circa il 14,4% rispetto al 2023.

Al fianco di questa progressione si è sviluppata una parallela crescita del numero di denunce e più precisamente 37.186 con un giro d’affari prodotto dalle ecomafie diretto verso i 9,3 miliardi di euro, cioè mezzo miliardo in più ogni dodici mesi.

Inoltre da maggio 2024 fino a fine aprile 2025, Legambiente ha registrato 88 inchieste sui fenomeni corruttivi, cioè il 17,3% in più rispetto all’anno precedente.

Dal punto di vista qualitativo si registrano percentuali composite; mentre 13.621 reati, pari al 33,6% del totale riguarda il “ciclo del cemento” e cioè (abusivismo edilizio, cave illegali ed appalti truccati), a loro volta le violazioni urbanistiche e l’abusivismo hanno registrato un incremento del 9,5 % rispetto al 2023, spesso legati alla gestione dei subappalti nei cantieri finanziati dai fondi residui del Pnrr. Ma il dato più allarmante dal punto di vista economico riguarda il mondo dei rifiuti, considerando che il valore dei sequestri operati in questo settore risulta cresciuto del 19%, superando la soglia degli 800 milioni di euro nel solo 2024.

Le tappe normative: dalla legge 68/2015 al decreto Terra dei fuochi

La storia del riformismo legislativo risale alla recente attualità quando, dopo anni di battaglie portate avanti anche con la spinta degli ambientalisti, è stata approvata la legge n. 68/2015 (rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”), che ha inserito all’interno del Codice penale il Titolo VI-bis, introducendo nuove autonome fattispecie delittuose a tutela dell’ambiente. La riforma non ha trasformato in via generale le contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/2006 in delitti, ma ha affiancato al sistema contravvenzionale preesistente un nuovo nucleo di delitti ambientali e, con l’introduzione della Parte VI-bis del Testo unico ambientale, una specifica procedura estintiva per determinate contravvenzioni ambientali, segnando così l’inizio di una nuova fase della tutela penale dell’ambiente.

Il tassello immediatamente successivo è stato quello del 2025 allorquando, con il d.l. n. 116/2025 sono state introdotte “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

Si tratta d’un testo teso a contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, nonché il fenomeno dei roghi tossici, ma ancor prima diretto a dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025 che aveva condannato l’Italia a porre rimedio alla condizione della cosiddetta Terra dei fuochi. Il cit. decreto è stato poi convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2025, costituente a sua volta un importante punto di svolta nel diritto penale ambientale, mediante la ridefinizione della disciplina dei rifiuti e l’introduzione di nuovi delitti ambientali nel Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006).

Superando l’impianto contravvenzionale precedente, la riforma ha trasformato in delitti una buona parte delle condotte di abbandono, combustione e gestione o spedizione illecita di rifiuti. L’inasprimento sanzionatorio con pene detentive più elevate e l’esclusione della possibilità di potersi appigliare alla particolare tenuità del fatto per alcuni reati, ha avuto come scopo non solo di rafforzare la tutela del bene ambiente, ma anche di responsabilizzare le imprese mediante la prevenzione organizzativa e la compliance (anche mediante l’ampliamento dell’art. 25 undecies del d.lgs. n. 231/2001).

È così in questo clima che si inserisce il recepimento della direttiva europea 2024/1203 che ha armonizzato le sanzioni per gli illeciti ambientali all’interno di tutti gli Stati Membri. Sostitutiva delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, nonché ampliando la sfera delle condotte penalmente rilevanti, la direttiva cit. ha incluso estensivamente anche la tutela degli habitat, introducendo altresì ipotesi di reato connesse a specifiche attività commerciali correlate alla filiera produttiva dei materiali inquinanti (con il nuovo art. 452-bis.1, comma 1, c.p.).

Recependo la suddetta normativa, il legislatore italiano ha introdotto aggravanti ad effetto speciale (nei casi in cui le condotte interessino aree naturali protette o specie animali protette producano effetti durevoli sugli ecosistemi comportando distruzioni di habitat), aggravanti comuni in caso di profitto di rilevante entità o di utilizzo di documentazione falsa ed ha infine previsto un inasprimento delle pene per i reati produttivi di danni catastrofici.

Laddove, infine, ricorra il delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p, che comprende, tra le ipotesi tipizzate, l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema la pena prevista per la persona fisica è la reclusione da cinque a quindici anni. Sul versante della responsabilità dell’ente, il d.lgs. 81/2026 ha innalzato da 900 a 1.200 quote il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 25-undecies, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001 per la violazione dell’art. 452-quater c.p.; per le ipotesi aggravate richiamate dal nuovo comma 1-quater dello stesso art. 25-undecies, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La novità più significativa della riforma risulta tuttavia rappresentata dall’introduzione dell’art. 452-bis.1 c.p. che configura il nuovo delitto di “commercio di prodotti inquinanti”. La disposizione punisce chiunque immetta abusivamente sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui utilizzo cagioni, mediante scarichi, emissioni o immissioni di sostanze, materie, energia o radiazioni ionizzanti, una compromissione od un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.

La nuova fattispecie estende dunque l’area della tutela penale alla fase dell’immissione sul mercato o della messa in circolazione del prodotto, senza tuttavia configurare un illecito fondato sulla sua mera pericolosità. Ai fini della consumazione del reato è infatti necessario che l’impiego del prodotto cagioni, attraverso lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni ambientali indicati dalla norma. La responsabilità penale resta pertanto ancorata a un evento di danno causalmente riconducibile all’impiego del prodotto commercializzato.

Responsabilità dell’ente, ozono e gas serra: il rischio 231

Altro fattore di particolare rilevanza da parte della riforma riguarda il rischio penale dell’impresa. Più precisamente, emerge in tale contesto l’esigenza di un urgente aggiornamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di compliance ambientale mediante la predisposizione di procedure e controlli efficacemente orientati alla salvaguardia dell’ambiente dal rischio di commissione di illeciti aziendali.

L’ampliamento della responsabilità dell’ente deriva, da un lato, dall’inclusione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti ex art. 452-bis.1 c.p. tra i reati presupposto di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 e, dall’altro, dall’estensione della medesima responsabilità alle specifiche fattispecie previste dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 81/2026, relative rispettivamente alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive e di gas fluorurati a effetto serra.

Ne consegue che il rischio 231 deve essere valutato con riferimento agli elementi costitutivi delle singole fattispecie e alle condotte espressamente tipizzate dal decreto, senza poter essere genericamente riferito alla commercializzazione di qualsiasi prodotto potenzialmente idoneo a generare emissioni o immissioni dannose per l’ambiente.

Mediante l’introduzione di nuove fattispecie autonome, senza ulteriori interventi effettivi nel codice penale, il decreto punisce infine chi impiega abusivamente sostanze che intaccano lo strato dell’ozono ovvero gas ad effetto serra. Si tratta d’una disciplina diretta a rafforzare ulteriormente l’anticipazione della tutela perseguita dal legislatore europeo mediante il rilievo di rilevanza penale alla produzione ed al commercio di sostanze maggiormente dannose per l’ecosistema.

Conclusioni: repressione senza prevenzione?

La predetta evoluzione della recente legislazione ha suggellato il dato secondo cui il diritto penale ambientale, muovendo come àmbito settoriale della legislazione penale complementare, ha progressivamente esteso le sue maglie applicative fino ad imporsi come settore autonomo della macro criminalità. Si tratta, pertanto, di un principio di effettività dipendente da fattori che prescindono dal dato strettamente testuale.

Infatti, a fronte dell’inasprimento repressivo e dell’ampliamento delle fattispecie incriminatrici, non sembrano emergere grandi sforzi e pretese nel campo dell’investimento e rafforzamento degli strumenti pubblici di prevenzione e controllo da parte dello Stato. Il sistema delineato dal legislatore finisce così per attribuire ai soggetti responsabili l’onere ripristinatorio e agli enti quello di adottare un modello di organizzazione e controllo capace di prevenire ogni rischio di incidenza dannosa sull’ambiente.

Con la finalità di adeguare le maglie accertatrici al mutato orizzonte normativo, resta quindi da verificare se l’intervento nazionale coglierà l’occasione per confrontarsi con un modello effettivamente preventivo ed a tal fine non potrà non auspicarsi una progressiva professionalizzazione delle forze dell’ordine e della Magistratura onde conseguire un apparato tecnico giuridico diretto avversario della criminalità ambientale.