Vendita alcolici e licenza fiscale: la normativa
Il recente susseguirsi di puntuali testi codificati ha creato significative regressioni nel campo di disciplina relativa al regime fiscale degli esercenti la vendita di prodotti alcoolici.
Substrati legislativi
La fonte di riferimento più contigua dal punto di vista cronologico e cioè la legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124 del 2017) in un’ottica di semplificazione aveva infatti escluso l’adempimento della denuncia fiscale per alcune tipologie di attività produttive; questa originaria esclusione ulteriormente estesa dalla direttiva prot. 113015/ RU del 9/10/2017, dopo le modifiche introdotte con l’art. 13 bis della l. n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), deve pertanto non ritenersi più in vigore, cosicché a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge, per gli esercenti pubblici, gli esercenti di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcoolici, deve intendersi riconfigurato il generale obbligo di denuncia di attivazione, oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane.
La re introduzione di questo principio è stata poi chiosata dall’Agenzia delle Dogane che con Nota del 18 giugno 2019 n. 83760/RU, ha ricordato come vigente il cit. protocollo n. 113015 del 2017, la condizione di esonero da essa introdotta riguardasse ogni situazione di vendita, riferendosi ad ogni commercializzazione dei prodotti alcoolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità commerciali, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere e mostre.
I soggetti attualmente obbligati a oneri a loro carico e la disciplina transitoria
L’obbligo di denuncia fiscale per la vendita al dettaglio di alcoolici è quindi ripristinato per l’attività svolta in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero all’interno dei negozi al minuto, supermercati ed ipermercati, per gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcooliche ex art. 86 TULP, per la vendita al dettaglio di bevande alcooliche per mezzo di apparecchi, nonché per coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi.
La Comunicazione/denuncia per la vendita di alcoolica deve essere effettuata altresì nel caso di mense aziendali e di somministrazione alimenti e bevande effettuata nei circoli privati, agriturismi, fattorie didattiche ed imprenditori agricoli che vendono sul proprio fondo.
Infine, profili speciali sono previsti nei casi di tutte le forme speciali di vendita e precisamente:
- Quando il venditore possiede anche un magazzino/deposito in proprio dove colui che effettua la vendita deve inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) la Comunicazione per la vendita di alcolici;
- Quando il venditore acquista da un rivenditore con magazzino/deposito (ingrosso o dettaglio) la Comunicazione deve essere inoltrata al Suap dal rivenditore che ha il magazzino/deposito.
- Quando il venditore non ha un deposito/magazzino, ma ha la propria merce presso un Centro Distribuzione merci, la relativa Comunicazione deve essere presentata al Suap da parte del venditore, indicando anche la denominazione e l’ubicazione del Centro Distribuzioni merci dove i relativi prodotti alcolici sono detenuti per conto del venditore e dal quale saranno poi estratti per la vendita.
In ogni caso, l’adempimento di tale obbligo è stato anche collegato ad anche un termine finale e cioè il 31/12/2019, data entro cui coloro che svolgono anche marginalmente un’attività fra quelle riportate nella tabella allegata, avrebbero dovuto presentare direttamente all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, la denuncia cartacea di attivazione di esercizio vendita di alcoolici.
Ora la reintroduzione di questo principio riporta in auge le problematiche connesse all’applicazione nel D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, dove sono stati individuati una molteplicità di procedimenti afferenti l’ avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per cui è sufficiente una comunicazione preventiva allo SUAP ed i suoi riflessi sul procedimento tributario.
Inoltre, la cit. l. n. 58 ha disciplinato l’applicazione dei principi in praeteritum, stabilendo in particolare che vengano sottoposti all’obbligo di denuncia, da un lato gli operatori che nel periodo compreso fra il 29/08/2017 ed il 29/06/2019 hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo reintrodotto e dall’altro è previsto per i titolari degli esercizi che durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio della vendita; nei riguardi di tali soggetti si prevede infatti che l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane, aggiornando così la licenza di esercizio.
Infine, particolarmente rigoroso l’apparato sanzionatorio in base al quale chiunque risulti in privo della licenza prescritta per la vendita di bevande alcooliche disattendendo quanto disposto dall’art. 29 d.lgs. 504/95, va incontro alla sanzione amministrativa da euro 258, 22 ad Euro 1.549, 37.
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