DPI e sicurezza sul lavoro: le novità introdotte dal Decreto 17/2019
Con il termine “dispositivi di protezione individuale” (DPI) si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo”.
A livello europeo la materia venne regolata per la prima volta nel 1989 attraverso la Direttiva 89/686/CEE; l’idea di adottare una disposizione comunitaria si basava sulla considerazione secondo la quale molti Stati a quell’epoca avevano già adottato delle normative volte a imporre ai datori di lavoro l’adozione di dispositivi che garantissero la sicurezza sul lavoro ma queste prescrizioni erano molto diverse tra loro e ciò rappresentava certamente un problema per la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale all’interno della Comunità. Era necessario quindi procedere con un’armonizzazione delle norme sui DPI che non abbassasse i livelli di protezione esistenti ma, al contrario, li aumentasse.
In Italia la direttiva dell’89 venne recepita con il D.lgsl. 475/92 recante “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.”
Nel 2016, tuttavia, l’Unione Europea cambiò approccio e approvò il Regolamento 425/2016.
L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere resi disponibili sul mercato, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE.
Inoltre, poiché l’ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale di una direttiva basata sui principi del nuovo approccio.
È dunque opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate e che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.
Il regolamento del 2016 abrogò la direttiva del 1989 e andò inevitabilmente a modificare non solo il d.lgs. 475/92 ma anche il d.lgs. 81/2008 e gli allegati connessi.
Così, l’allegato I definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
La categoria I comprende esclusivamente i rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.
Tra le novità inserite dal Regolamento 425/2016 troviamo:
- inserimento di una terza categoria in cui sono inseriti i dispositivi di protezione dell’udito precedentemente inseriti nella seconda categoria;
- Punto 1.3.4. Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili;
- Punto 1.4 Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
- a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell’ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;
- b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
- e) laddove applicabile, il mese e l’anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
- g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
- h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
- i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione;
- j) il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione dell’organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
- k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
- l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE;
- Punto 3.8.2 I DPI conduttori destinati agli operatori che lavorano sotto tensione ad alte tensioni devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire che non vi sia alcuna differenza di potenziale tra l’utilizzatore e gli impianti sui quali interviene;
- Per i produttori di DPI di prima categoria consiste nell’obbligo di prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.
Il nuovo Decreto legislativo n. 17/2019
Il 12 marzo 2019 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2019, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee sui DPI, quindi al Regolamento 425/16.
Quali sono le principali modifiche che si riversano sul Decreto legislativo n. 81/2008?
a)Art. 74:
- comma 1: Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1, del regolamento (UE) n. 2016/425.
- comma 2: Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI;
b) Art. 76:
- comma 1: I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.
- comma 2: Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1.
La direttiva 89/686/CEE venne abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018 ma il Regolamento del 2016 ha previsto delle disposizioni transitorie volte a regolare la circolazione dei dispositivi di protezione individuale.
L’articolo 47 del regolamento infatti recita:
- Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
- Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.