Contenzioso climatico: la responsabilità delle imprese
La salvaguardia della società civile trova un importante fattore di equilibrio all’interno del contenzioso climatico, costituendo quest’ultimo uno strumento rilevantissimo con cui si mira a responsabilizzare governanti ed imprese rispetto ai loro obblighi di agire, mitigando così i cambiamenti climatici, ma soprattutto tenendone sotto controllo i copiosi effetti degenerativi.
E ne sono evidenti le ragioni per cotanta necessità precauzionale: la devastazione che il cambiamento climatico sta causando e, assai probabilmente continuerà a causare, risulta latore di un pericolo assai incombente per l’umanità intera; questo pericolo, risulta del resto confermato dai rilievi effettuati da uno dei principali organismi scientifici mondiali per la valutazione dei cambiamenti climatici (e cioè il Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico – IPCC), il quale ha avuto cura di avvertire che le emissioni globali di gas serra raggiungeranno il proprio picco entro il 2025, urgendo la necessità di doverle ridurre del 43% entro il 2023 se si avrà a cuore l’intenzione di limitare il cambiamento climatico a 1,5° C, evitando derive catastrofiche.
Ne deriva l’importante corollario in base al quale i cambiamenti climatici hanno un impatto sul diritto alla vita e sul diritto al rispetto della vita familiare di cui agli articoli 2 ed 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Cedu).
La tutela dei diritti in questione, quindi, riflette indubbiamente una responsabilità degli Stati, sebbene non in via esclusiva; anche le singole imprese, infatti hanno l’obbligo di proteggere i propri cittadini dagli effetti negativi del cambiamento climatico, poiché il consumo dei combustibili fossili risulta una delle principali cause dell’inquinamento globale.
Emissioni e dovere di diligenza delle imprese nella recente giurisprudenza della Corte d’Appello dell’Aja
Questo principio ha trovato un formale riconoscimento all’interno del Contenzioso sovranazionale; più esattamente, dopo il noto caso Urgenda vs. Paesi Bassi, che ha aperto la stagione dei contenziosi climatici contro gli Stati, dinanzi alle Corti Olandesi è stato recentemente celebrato un altro importantissimo contenzioso climatico e cioè, quello lanciato dalla ONG olandese Milieudenfensie, contro Royal Dutch Shell Plc.A seguito di un assai articolato ragionamento, la Corte Distrettuale dell’Aja, con sentenza del 26 maggio 2021, ha accolto la domanda ordinando alla Shell (comprese tutte le società del gruppo), di ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2, rispetto ai livelli del 2019. Prendendo le mosse dai numerosi nonché gravi effetti negativi del cambiamento climatico per la popolazione olandese, la Corte Distrettuale ha riscontrato la violazione da parte di Shell del Libro 6 Sezione 162 del Codice civile olandese, il quale impone un generale c.d. dovere di diligenza (duty of care), estendendolo altresì alle imprese, per avere riguardo non soltanto alle norme positive, ma altresì alle regole che riflettono un sistema di valori riconosciuti come socialmente dovuti.
Più in particolare, la Corte ha ritenuto che le emissioni di CO2 che il gruppo Shell ha pianificato di produrre nel proprio piano industriale divergessero dagli orizzonti normativi posti a tutela dei diritti fondamentali.
Ciò premesso, la Corte ha pertanto ritenuto che , al fine di rispettare lo standard di diligenza non scritto nell’ambito del cambiamento climatico, non avendo pianificato una politica climatica in linea con quanto le evidenze scientifiche ritengano necessario per il raggiungimento dei target stabiliti dall’Accordo di Parigi, la Shell avrebbe violato il proprio dovere di diligenza, con conseguente condanna alla riduzione, da realizzarsi entro il 2030, delle emissioni di CO2 dell’intero gruppo del 45%, rispetto ai livelli del 2019. Poi, prosegue la Corte (nel par. 4.4.20 della decisione), affermando come ci si aspetti che le imprese identifichino e valutino qualsiasi impatto negativo reale o potenziale sui diritti umani, in cui possono essere coinvolte attraverso le loro attività o come risultato delle loro relazioni commerciali.
Nel procedimento d’Appello che è derivato con la sentenza 12 novembre 2024, la Corte d’Appello dell’Aja ha annullato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando “che esiste un ampio consenso sul fatto che, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, devono essere scelti percorsi di riduzione in cui le emissioni di CO2 siano ridotte di un 45% netto entro la fine del 2030 rispetto ad almeno il 2019 e del 100% entro il 2050.
Tuttavia, questi percorsi di riduzione comportando una riduzione globale, pari ad un 45% netto, mettono in evidenza l’esistenza di settori ed aziende nei Paesi che devono ridurre di più settori ed aziende nei Paesi che devono ridurre di meno. Il dovere in questione è stato interpretato anche alla luce degli standard internazionali non vincolanti (soft law), che incoraggiano le imprese ad adottare misure volte a prevenire gli impatti negativi sull’ambiente, come le linee guida Ocse sulla condotta responsabile di imprese ed i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese ed i diritti umani (UNGPs).
In sostanza, la Corte giunge alla conclusione secondo cui non è possibile condannare Shell ad una riduzione precisa delle sue emissioni; quest’assunto viene conseguito con l’analisi da parte della Corte della legislazione dell’Ue, introdotta nell’ambito del Green Deal europeo e del pacchetto Fit for 55, concentrandosi sulle varie norme che incidono sulla responsabilità delle imprese rispetto alla tutela dell’ambiente adottate a seguito della sentenza del 2021 (EU ETS, Corporate Sustainability Reporting Directive Csrd).
In particolare, la Corte cita la direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, che obbliga le imprese a predisporre un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo che la strategia aziendale sia compatibile con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale in maniera allineata con l’Accordo di Parigi, senza tuttavia imporre un target di riduzione specifico.
Il criterio argomentativo seguito dalla Corte evidenzia la plurisoggettività del c.d. dovere di condotta socialmente accettato, il quale impone agli operatori del mercato di adoperarsi nella definizione della loro strategia per la riduzione delle emissioni. Più precisamente, la Corte prendendo atto dell’inesistenza di un target specifico di riduzione scientificamente accettato, sottolinea che la pluralità di opinioni della comunità scientifica dimostra come oggi non esiste un consenso scientifico consolidato riguardo ad una percentuale di riduzione minima da imporre ad un’impresa come la Shell.
Pertanto ed in definitiva, può osservarsi che il contenzioso Shell nella propria essenza, lungi dal rappresentare un trionfo per le imprese climalteranti, finisce con il risultare una tappa intermedia verso la loro effettiva responsabilizzazione.
D’altro canto, rimane tuttavia ferma la conclusione secondo cui anche le imprese private hanno gli obblighi di riduzione delle emissioni, di guisa da non poter pretendere di continuare ad emettere gas serra senza preoccuparsi dell’impatto che tali emissioni avranno sul raggiungimento dei target stabiliti dall’Accordo di Parigi.
La protezione dei diritti fondamentali nell’ambito del cambiamento climatico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel contesto normativo internazionale. Le recenti pronunce della Corte d’Appello dell’Aja e l’evoluzione della legislazione europea impongono nuove responsabilità alle imprese in relazione agli obblighi di mitigazione delle emissioni e alla sostenibilità aziendale.
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