L’Italia rappresenta la punta di diamante della produzione agroalimentare di qualità nel mondo. Secondo il “Rapporto ISMEA- Qualivita 2023" sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane D.O.P., I.G.P. e S.T.G.”, la c.d. Dop economy, ha superato la soglia dei 20 miliardi di euro di produzione annua (con una crescita del +6,4% rispetto al 2022).

La positività di questo dato viene, però, ridimensionata dall’impatto delle pratiche illecite della contraffazione e del c.d. Italian Sounding che, secondo le stime di Coldiretti, si aggira attorno ai 100 miliardi di euro.

Il fenomeno contraffattorio è definito dal legislatore italiano come la condotta di chi, “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero […], senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati” (art. 473 c.p.).

Diverso, seppur affine, è il fenomeno del c.d. Italian Sounding. Con questa espressione si intendono “le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti” (l’art. 144, co. 1-bis del D. lgs., 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale). Come chiarisce la Federalimentare nella “Posizione dell’Industria Alimentare Italiana rispetto alla contraffazione ed al fenomeno dell’Italian Sounding” del 2016, tali pratiche consistono nell’utilizzo di simboli e/o espressioni che richiamano la “presunta italianità del prodotto” che, tuttavia, non trova reale fondamento nel prodotto stesso, inducendo così in errore il consumatore.

Questi fenomeni, da tempo, trovano risposta nell’ordinamento giuridico nazionale, in particolare nell’ambito della tutela della proprietà industriale (artt. 29, 30 e 144 del CPI), della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nonché nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette e di tutela del consumatore (art. 20 ss. del D. lgs., 6 settembre 2005, n. 206, ma si veda anche l’art. 13, co. 1 del D. lgs., 15 dicembre 2017, n. 231).

Sul piano sovrannazionale, l’Unione Europea è in procinto di adottare un nuovo regolamento, ispirato ai principi di semplificazione, sostenibilità e trasparenza, avente lo scopo di armonizzare ed implementare gli strumenti di protezione delle produzioni agroalimentari di qualità contro fenomeni di contraffazione e di Italian Sounding (o ad esso assimilabili).

Il nuovo regolamento, che assumerà la forma del testo unico, introduce una serie di novità. Tra queste, un’importante misura di contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding è data dall’istituzione di un registro europeo online delle indicazioni geografiche protette in cui non potranno essere registrati quei prodotti la cui denominazione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto stesso (risolvendosi così, all’interno del mercato UE, l’annoso problema della circolazione di prodotti con denominazioni ingannevoli come, ad esempio, quella del Prosek croato).

Per contrastare gli abusi di mercato – che, si noti, non danneggiano soltanto i produttori, ma pure i consumatori – sono stati preannunciati interventi anche in materia di etichettatura. A garanzia di una maggior trasparenza, infatti, l’etichetta dei prodotti che utilizzano come ingrediente un prodotto di qualità dovrà riportare non già solo il nome del prodotto, ma altresì la percentuale dello stesso utilizzata.

Le norme di tutela delle produzioni agroalimentari di pregio, sia nazionali che europee, trovano applicazione tendenzialmente solo all’interno del mercato unico. Tuttavia, il fenomeno della contraffazione e, soprattutto, dell’Italian Sounding ha estensione globale. Come riportato nel Rapporto del 2022 di Assocamerestero, “Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane”, la principale debolezza del mercato internazionale risiede nella “scarsa conoscenza e consapevolezza delle caratteristiche distintive del Made in Italy agroalimentare da parte del consumatore straniero”.

Per far fronte a tale fragilità, il testo unico prevede di valorizzare il ruolo dei consorzi riconosciuti, che potranno accedere alla tutela internazionale dell’Atto di Ginevra per ottener protezione in tutti i Paesi aderenti. Inoltre, a garanzia del mercato elettronico europeo, si introduce l’obbligo in capo agli Stati membri di attuare, attraverso sistemi di geo-blocking, il blocco dei domini Internet i cui contenuti risultino illecitamente evocativi delle indicazioni geografiche.

Poiché la scarsa consapevolezza del consumatore straniero funge da leva al fenomeno della falsificazione dei prodotti di qualità, la promozione dell’informazione e della trasparenza diviene essenziale. Sotto quest’ultimo punto di vista, è interessante notare come le tecnologie digitali possano giocare un ruolo centrale nella tutela della tutela delle produzioni agroalimentari di pregio.

Oltre all’ipotesi di geoblocking, ne costituisce un esempio anche l’utilizzo di blockchain (supportati dai controlli degli oracoli) per la ricostruzione e la tracciabilità della filiera produttiva, dalla cui conoscenza il consumatore è posto nella condizione di poter elaborare liberamente e consapevolmente le proprie decisioni commerciali (attività promossa, in ultimo, dalla l. 27 dicembre 2023, n. 206, “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, art. 47).

Concludendo, la sfida che il mercato del falso lancia alla produzione agroalimentare di pregio è immensa.

Tuttavia, le nuove soluzioni giuridiche, supportate anche dai vantaggi offerti dallo sviluppo delle tecnologie digitali, potrebbero contribuire positivamente alla contrazione di questo dannoso fenomeno.