Aggiornamento Regolamento Reach: IPA nei granuli da intaso
La materia oggetto del presente articolo, disciplinata (fino al 10 agosto 2022) dal Regolamento UE n. 1907 del 2006 meglio noto come Regolamento Reach, è stata recentemente modificata a seguito dell’adozione del Regolamento UE n. 1199 del 2021.
La normativa di diritto derivato, adottata secondo lo standard di procedura co-decisionale nel 2006, all’interno dell’Allegato XVII voce n. 50 poneva delle restrizioni in materia di idrocarburi policiclici aromatici; tali misure specificamente indicate nell’Allegato in questione ponevano, come condizione vincolante per commercializzare olii diluenti, che il Benzo(a)Pirene (detto BaP) fosse presente nella misura inferiore ad 1 mg/kg, e che il contenuto complessivo degli IpA presenti fosse inferiore a 10 mg/kg, con previsione esplicante effetti giuridici a partire dal 1 gennaio 2010.Alla medesima voce dell’Allegato XVII, al punto 2, emerge in forma indiretta la hardcore issue più strettamente correlata alle nostre leisure activities, per il fatto che venga espressamente statuito come un residuo di gomma vulcanizzata (altrimenti detto granulo) possa essere immesso sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010, ponendo come condicio sine qua non il fatto che il quantitativo non diluente non superasse i limiti espressamente stabiliti alla voce 1 del Presente Allegato.
Questa normativa fin da principio ha però portato diversi Stati Membri ad interrogarsi su quelle che avrebbero potuto essere considerate delle potenziali ripercussioni riguardanti la salute dei cittadini degli Stati Membri della UE.
Si può quindi considerare, quale spartiacque della vicenda, il fascicolo presentato dal rappresentante dei Paesi Bassi all’Agenzia UE per le sostanze chimiche in data 17/09/2018: all’interno di esso era contenuto uno studio scientificamente probante come un’elevatissima concentrazione di granuli comportasse una altrettanto elevata incidenza cancerogena tanto a livello adulto quanto a carattere infantile tra sportivi professionisti e non, nonché tra gli spettatori assistenti.
Questo stesso studio realizzato presso l’istituto olandese provava come la diffusione cancerogena fosse nettamente inferiore in contesti sportivi e ludici caratterizzati da un utilizzo molto inferiore di granuli.
Tuttavia, l’aspetto più interessante della vicenda potrebbe risiedere nell’argomentazione formulata dal Comitato Valutazione dei Rischi dell’Agenzia UE all’interno del parere formalmente non vincolante ma sostanzialmente considerabile quale legally binding provision, espresso in data 7 giugno 2019, per il fatto che consideri la disposizione presente alla voce n. 28 dell’Allegato XVII afferente al Regolamento n. 1907 che pone il limite di concentrazione di granuli a 387 mg/kg come normativa manifestamente insufficiente nel prevenire la lesione in forma potenzialmente irreversibile di due diritti fondamentali:
in primis il diritto alla salute ed in secundis il diritto alla vita quale conseguenza immediatamente successiva l’inspirazione di idrocarburi e materiale nocivo.
La questione esposta dai Paesi Bassi trova pertanto assoluto accoglimento nella raccomandazione espressa dal Comitato in Questione presso i vertici istituzionali UE riguardante un’aggiunta alla voce n. 50 dell’Allegato n. XVII al Regolamento n. 1907/2006, con entrata in vigore fissata in data 10 agosto 2022 e consistente nelle seguenti modifiche;
- l’immissione sul mercato UE di residui di gomma vulcanica e di altri idrocarburi purché il contenuto complessivo di essi sia inferiore a 20 mg/kg;
- l’utilizzo di dette sostanze come materiale da intaso in campi sportivi e da gioco (professionisti e non) a patto che la somma delle componenti in questione non superi la misura complessiva di 20 mg/kg;
- l’identificazione mediante numero di lotto della sostanza immessa in commercio.
In primo luogo si deduce come gli Atti di Soft Law stiano assumendo una crescente importanza a carattere sostanziale tanto in materia di giurisprudenza domestica ed internazionale: nel caso in questione l’Agenzia competente ratione materiae si è di fatti sostituita al legislatore nella fase di individuazione del problema normativo e nella conseguente modifica al dispositivo legislativo originariamente previsto.
In secondo luogo, questo argomento pone l’accento indirettamente sulla questione attinente allo sviluppo ecosostenibile e relativa attuazione, per il fatto che i prodotti IpA non possano essere ridotti con la procedura di bonifica tradizionale.
Un leading example in Italia ed in Europa è stato adottato dal gruppo industriale PER nelle vicinanze di Pavia e stando al parere espresso dall’A.D. Stefano Sala permette, grazie all’utilizzo di un sistema chiamato PahRemoval, la solubilizzazione di sostanze idrofobiche, tra cui rientrano anche i granuli, in un processo biodegradabile con una ridottissima probabilità che il materiale possa contenere sostanze cancerogene.