L’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo è disciplinato dall’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 (Regolamento sulle terre e rocce da scavo) da un lato e dall’art. 185 del Testo Unico Ambientale dall’altro.

L’art. 24 rubricato proprio “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti” si applica alle terre e rocce da scavo alle quali non si applica il D.Lgs. n. 152/2006.

Per l’appunto l’art. 185 stabilisce che “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove che esso verrà riutilizzato a fine di costruzione allo stato naturale e nello stato sito in cui è stato escavato”.

I prerequisiti necessari per consentire l’utilizzo in sito delle TRS sono indicati qui di seguito:

Dalla disamina dell’art. 24 si evince poi che sono 2 le situazioni che si possono verificare nella gestione delle terre e rocce da scavo.

La prima afferisce alle TRS prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

La seconda invece, riguarda le opere od attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

Nel primo caso, in assenza di VIA, il produttore non è tenuto a trasferire all’autorità competente la verifica, secondo l’allegato 4 del Regolamento, della mancata contaminazione. Si tratta in buona sostanza della procedura di caratterizzazione.

Nel caso, invece, di terre e rocce da scavo derivanti da progetti sottoposti a VIA la procedura da seguire è ben indicata nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 24 del Regolamento n. 120. Per meglio intendere l’adempimento deve essere predisposto il piano preliminare di utilizzo.

Infine nell’ipotesi delle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell’art. 4 comma 4, dovrà necessariamente applicarsi l’art. 24 comma II il quale dispone: “Ferma restando l’applicazione dell’art. 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell’art. 4 comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente sul sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all’Arpa ed alla ATS, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche ed assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo”.

Con la delibera n. 54 del 2019 il SNPA (Consiglio del Sistema Nazionale) presieduto dal presidente dell’Ispra e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale di Ispra ha approvato il manuale “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” all’interno del quale vengono affrontate le tematiche spinose sulla normativa TRS e fra le altre le terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica, la normale pratica industriale, le matrici ambientali di riporto, le misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull’ambiente, le procedure sulla determinazione dei valori di fondo naturale ecc....