Normativa Discariche Rifiuti: le novità del D.Lgs. 121/2020
La recente normativa in materia ambientale continua a far parlare di sé per le nuove riforme adottate in attuazione delle direttive europee. Recentemente, infatti, sono entrati in vigore alcuni decreti legislativi che segnano un cambiamento profondo dell’intera normativa di settore.
Tra gli ultimi decreti, ricordiamo quelli entrati in vigore nel settembre 2020 con cui l’Italia ha recepito le quattro direttive europee, ossia, il c.d. “pacchetto normativo sull’economia circolare”.
Grazie a questo nuovo scenario normativo, gli Stati dovranno valorizzare il recupero di materia ed energia dai “rifiuti” e ridurre degli scarti sfruttando altre opzioni quali il recupero o il riutilizzo del prodotto.
Dopo il D.Lgs 102 del 2020 del luglio scorso sulla tutela della qualità dell’aria, il D.Lgs 121 del 2020 in particolare, interviene sulla disciplina delle discariche dei rifiuti, anche con l’obiettivo di semplificarla e rafforzarla.
In attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, il decreto legislativo in oggetto riforma la normativa precedentemente in vigore e prevista dal D.Lgs n. 36/2003.
Quest’ultimo provvedimento che sostanzialmente ricalcava le statuizioni della direttiva 1999/31/CE, era infatti, ormai, anacronistico rispetto alle richieste dell’Unione sempre più orientate all’effettiva realizzazione di una sostenibilità economica.
Passo dopo passo, anche l’Italia sta, finalmente, attuando il passaggio da una legislazione ambientale nazionale basata sui concetti dell’economia lineare, secondo la quale “tutto è rifiuto” ad un sistema circolare dov’è decisivo il riutilizzo dei materiali anche nei successivi cicli produttivi.
Molte sono le novità introdotte e le modifiche apportate alla disciplina sulle discariche dei rifiuti con l’entrata in vigore del nuovo decreto anche se, lo si ricorda, al momento l’attenzione viene posta principalmente sui rifiuti urbani, che rappresentano solo una parte dei rifiuti prodotti a livello nazionale.
Ma andiamo per ordine.
Il D.Lgs n. 121/2020, consta di 3 articoli e 8 Allegati, all’articolo 1 indica la finalità e così la individua nella “[…] progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare […]”.
L’articolo prosegue poi ricordando il doveroso adempimento dei principi previsti dal Testo Unico Ambientale, tra i quali sicuramente vi sono quelli di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, fondamentali per la tutela dell’ambiente e della salute umana, nonché i requisiti per una corretta gestione dei rifiuti.
Sempre all’articolo 1 si legge, infatti “ [..] adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica”.
Al nuovo comma 2 dello stesso articolo viene, altresì, richiamata la disciplina prevista dal Dlgs. n. 46 del 2014 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. I requisiti ivi pertinenti si considerano, così, soddisfatti se lo sono quelli previsti dal decreto in oggetto.
Al nuovo comma 1-bis dell’art. 2 si evidenziano le definizioni come “rifiuto”, “rifiuto pericoloso” e “non pericoloso”, “produttore” e “detentore di rifiuti” ecc.., “di cui all’art. 183 del Testo Unico Ambientale”, in continuità, dunque con quanto ivi già previsto.
Come è noto, le discariche rientrano tra gli “impianti fissi” e sono destinate al confinamento definitivo dei rifiuti.
Il nuovo decreto interviene anche sulla classificazione delle stesse, suddividendole in tre differenti categorie principali, ossia discariche per rifiuti inerti (art. 7-quater), per rifiuti non pericolosi, anche urbani e comunque previsti dall’art. 7-quinques ed infine, le discariche per rifiuti pericolosi (art. 7-septies), più altre “sottocategorie” per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi.
Sempre all’articolo 7 vengono stabiliti rigidi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente.
Si precisa il divieto di diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità ivi previsti, così come l’obbligo di preventivo trattamento dei rifiuti, ad esclusione delle situazioni previste al comma 1 dello stesso articolo 7, al fine della loro collocazione in discarica.
In buona sostanza i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito nel decreto.
Al comma 4 vengono, dunque, specificati i suddetti criteri al fine dell’accertamento dell’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, si dovrà “[…] procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonche’ alla verifica di conformita’, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati”, rinviando all’Allegato 6 per l’individuazione specifica dei metodi di campionamento e analisi, nonché a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019 per lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti.
In stretto collegamento con quanto sopra, i nuovi articoli 7-bis e 7-ter subordinando l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, oltre che del preventivo campionamento (art.7), alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base effettuata dal produttore prima del conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento, nonché alla verifica di conformità a carico del gestore, per ciascuna tipologia di rifiuto.
I dati richiesti e i risultati delle prove dovranno essere conservati dal gestore per i successivi cinque anni.
Tuttavia, caso per caso, si potrà derogare ai parametri fissati per specifiche categorie di rifiuti unicamente a seguito di autorizzazioni ambientali a tal fine rilasciate.
Tali adempimenti sono fondamentali e necessari al fine della “verifica in loco e delle procedure di ammissione” previste al nuovo articolo 11, comma 1 e 2. Al fine della collocazione dei rifiuti, il detentore dovrà, quindi, fornire precise indicazioni relative ai rifiuti, tra cui la composizione e caratteristiche generali degli stessi. Richiamando gli articoli 7bis e ter, si legge che “i rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità [..] e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalità previste al comma 5.” dove è previsto un elenco di oneri tassativi a carico del gestore dell’impianto.
Con queste premesse, si assumono, dunque, i vari obiettivi e si fissano le percentuali massime di rifiuti urbani destinabili alle discariche entro i vari anni di riferimento.
Si parla, infatti del raggiungimento di almeno il 55% entro il 2025, 60% entro il 2030 e il 65% entro il 2025 per il riciclo dei rifiuti urbani.
Questo al fine di ridurre progressivamente l’uso delle discariche e la percentuale di rifiuti urbani ad esse destinati, fino ad arrivare entro il 2035 ad una quota almeno del 90% di rifiuti urbani da indirizzare al recupero energetico.
In questo senso, molte sono le novità introdotte con la modifica dell’articolo 5.
Al nuovo comma 4-bis dello stesso articolo, infatti, escludendo i rifiuti per i quali lo smaltimento in discarica rappresenta il miglior risultato ambientale ai sensi dell’art. 179 del Testo Unico Ambientale (anche se non ancora individuati), viene previsto il divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, come i rifiuti urbani, a partire dall’anno 2030.
A tal fine, le Regioni dovranno conformare la propria pianificazione predisposta ai sensi dell’articolo 199 del T.U.A. ed, altresì, tempestivamente modificare gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire l’adeguamento ai suddetti divieti di smaltimento, al più tardi per l’ultimo giorno dell’anno 2029.
In merito alle regole per valutare l’effettivo conseguimento dell’ambizioso obbiettivo della riduzione al 10% dei rifiuti in discarica entro il 2035 ai sensi del comma 4-ter dell’art. 5, il nuovo articolo 5-bis individua in modo analitico i criteri tassativi per calcolare il raggiungimento degli stessi, primo fra tutti il periodo di tempo massimo di riferimento nel quale calcolare il peso totale dei rifiuti prodotti e inviati in discarica, individuato in un anno civile.
La lett. f) del primo articolo del decreto sostituisce, poi, l’intero articolo 6. Il nuovo articolo continua menzionando un elenco di rifiuti non ammessi in discarica, tra i quali citiamo i rifiuti allo stato liquido, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, i rifiuti contenenti fluidi refrigeranti o ancora quelli classificati come esplosivi (HP1), comburenti (HP2), infiammabili (HP3) ai sensi dell’Allegato III alla direttiva, rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) e così l’elenco prosegue.
Tanto premesso, si può ragionevolmente constatare che un ulteriore passo in avanti è stato percorso verso il raggiungimento degli obiettivi imposti dal pacchetto sull’economia circolare.