Contratti internazionali di subfornitura e OEM
In materia di diritto transnazionale commerciale, una questione da sempre oggetto di grande utilità, tecnicismo e dibattito attiene alla nozione del contratto di subfornitura internazionale, o meglio delle diverse figure contrattuali che ricadono sotto questo umbrella term.
Per comprendere a fondo la nozione di subfornitura a livello c.d. domestico, all’interno del nostro ordinamento occorre analizzare il dato normativo di cui all’Art.1 della Legge N.192 del 18.06.1998, che presenta il contratto di subfornitura come un contratto a seguito del quale un imprenditore “si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Dal punto di vista giurisprudenziale, occorre notare come sia recentemente emerso in dottrina una sovrapposizione tra le nozioni contrattuali di subfornitura e quella di subappalto, a tal punto che è intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia n.6822 del 2018: il Supremo Consesso ha elaborato un distinguo tra le due fattispecie, in quanto ha definito come “con il subappalto, l’appaltatore trasferisce a terzi l’esecuzione direttamente a favore della Stazione appaltante di una parte delle prestazioni negoziali, configurando così un vero e proprio contratto” mentre la subfornitura è ritenuto qualificabile come “una prestazione non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale in ruolo del subfornitore si palesa solo sul piano interno del rapporto commerciale e di mercato tra le due imprese”.
Come si può qualificare ed in che ambito si può parlare di contratto di subfornitura? Ad oggi il modello contrattualistico senza dubbio maggiormente applicato attiene al modello di subfornitura industriale, in ragione anche del fenomeno di outsourcing, ovverosia decentramento produttivo.
Tale fenomeno può attenere tanto ad un modello di realizzazione di componentistica ad hoc integrata dal committente nel proprio main product (ad esempio il cursore per display prodotto a Taiwan e montato sulla gamma dei modelli di motoveicolo Yamaha Tracer 900 GT) quanto ad un prodotto finito, senza che il committente debba in alcun modo trasformarlo, ed è qualificabile come un contratto di durata caratterizzato da un duplice profilo sinallagmatico: da un lato il produttore committente ha necessità di ricevere la quantità di un dato bene entro la data contrattualmente stabilita allo scopo di implementare il proprio processo produttivo, dall’altro il subfornitore sa che non potrà produrre un determinato bene in quantità superiore a quella acquistata dal produttore committente anche in considerazione del fatto che quel determinato bene non potrà essere alienato nei confronti di terzi.
Pro e Contro della stipulazione di un contratto di subfornitura
Fatte queste considerazioni, in cosa potrebbero essere identificati i pros and cons derivanti dalla stipulazione di un contratto di subfornitura? Come elemento di maggiore incentivo alla stipulazione di contratti occorre sottolineare un vantaggio da un punto di vista economico in capo al committente perché il costo di produzione è nettamente inferiore rispetto al costo di produzione di un prodotto realizzato all’interno del suo comparto produttivo.
Di contro occorre notare come questa tipologia di contratto presenti, come elemento se vogliamo anche insito all’interno del proprio carattere continuativo, un elemento di criticità relativo al potenziale conflitto di interessi tra il committente ed il subfornitore: da un lato il committente avrà interesse a far sì che il prezzo di fornitura di un dato bene rimanga costante, il subfornitore manifesterà un interesse di segno uguale e contrario a far sì che il prezzo di fornitura venga adeguato ai costi di produzione dallo stesso sostenuti.
L’OEM: Original Equipment Manufacturing
Una differente fattispecie che sta prendendo piede all’interno del settore contrattualistica internazionale è quella dell’OEM (acronimo per “Original Equipment Manufacturing”), fattispecie che in un ideale compare and contrast con la subfornitura presenta similitudini e differenze.
Da un punto di vista delle similitudini occorre notare come entrambe le fattispecie siano il naturale risvolto della delocalizzazione produttiva che sta sempre più prendendo piede nell’ambito multinazionale verso paesi con costi di manodopera inferiore, mentre occorre notare una fondamentale differenza a carattere commerciale: il prodotto realizzato da un’azienda OEM sarà immesso sul mercato col proprio marchio quale prodotto a tutti gli effetti concorrente rispetto a quello commercializzato dall’acquirente e questa logica potrebbe rivelarsi fortemente nociva rispetto al principio di concorrenza leale.
Una buona soluzione di compromesso potrebbe essere applicata in fase di negoziazione contrattuale, consistente nell’obbligo per il fornitore di vendere esclusivamente all’acquirente determinati prodotti aventi una particolare rilevanza estetica rispetto ai prodotti realizzati dall’acquirente.
Per capire però davvero a fondo il contesto normativo nel quale la disciplina OEM sta acquistando un ruolo di sempre maggior rilievo in ambito commerciale occorre concentrarsi sulla legislazione nordamericana concernente il mercato di prodotti di biomedical technologies.
La US FDA (acronimo per FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) al titolo 21 parte 820 delle Code Federal Regulations prevede infatti all’interno delle Quality Systems Regulations un’obbligazione nei riguardi dell’azienda OEM di dotarsi di un sistema idoneo a rimediare ad un difetto qualitativo originato in fase di progettazione e successivo assemblaggio del macchinario, anche qualora questo sia stato realizzato da parte di un’azienda di Contract Manufacturing sulla base di un progetto redatto dalla società OEM. Questo sistema normativo presenta la sua efficacia nel fatto che si avrà due diligence liability tanto nel caso in cui un dirigente di OEM stipuli con una Contract Manufacturing Company un contratto violante le statutory provisions quanto nel caso in cui non sappia intervenire e sanare in un secondo tempo la lacuna di un dato prodotto in modo da renderlo conforme alla normativa FDA.
In conclusione, quale modello di contratto potrebbe essere ritenuto maggiormente efficiente in un settore di snodo di primaria importanza quale quello del commercio internazionale (tanto nell’ambito dei contratti ratificati tra compagnie provenienti da stati UE quanto con compagnie provenienti da paesi terzi)?
A seguito dell’analisi svolta e parametrando il mio ragionamento rispetto alla realtà europea, si può dire che la subfornitura possa essere considerata come fattispecie presentante innumerevoli vantaggi dal punto di vista fiscale e di costo di gestione (visto che la stragrande maggioranza delle aziende al giorno d’oggi tende a delocalizzare in Paesi dell’Est Europa presentanti questi fattori), di contro un modello OEM sotto un profilo tanto giuridico quanto imprenditoriale sarebbe più facilmente disciplinabile all’interno del mercato comune UE mediante l’adozione di un regolamento ad hoc sul modello fornitoci dalle Code Federal Regulations.