Nuovo Regolamento UE e Approvvigionamento Materie Prime Critiche
Il 3 maggio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E. il regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia risorse naturali, non energetiche e non agricole che rivestono un ruolo strategico e indispensabile nell’economia.
Si tratta, ad esempio, di materiali come il litio ed il cobalto, utilizzati nella produzione di batterie, o il silicio, essenziale invece nell’industria dei semiconduttori.
Queste materie prime sono, tuttavia, considerate “critiche” in quanto esposte ad un elevato rischio di approvvigionamento. In primo luogo, perché, ad oggi, i principali siti di estrazione e di produzione sono concentrati in pochi Stati terzi (tra cui, Cina e Turchia), il che crea una pericolosa dipendenza dell’Unione Europea in punto di approvvigionamento. In secondo luogo, perché di queste risorse è prevista una crescita esponenziale della domanda, sempre più “stressata”, oltretutto, dall’aggravarsi delle tensioni geopolitiche.
Precisamente, il regolamento distingue tra “materie prime strategiche” e “materie prime critiche”.
Le prime (individuate nell’elenco di cui all’Allegato I, sezione 1) sono quelle che, secondo i criteri fissati dal regolamento, presentano un elevato punteggio in termini importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà nell’aumentarne la produzione (art. 3).
Le seconde (individuate nell’elenco di cui all’Allegato II, sezione 1) sono tutte quelle altre materie prime, strategiche e non, che superano determinate soglie di rischio di approvvigionamento e di importanza economica, calcolate secondo i criteri di cui all’Allegato II, sezione 2 (art. 4).
Strategie e Obiettivi dell’UE per il 2030
Il sentiero d’azione è tracciato, in particolare, da quattro obiettivi per il 2030 (art. 5):
- aumento della capacità estrattiva dell’Unione fino a coprire almeno il 10% del consumo annuo di materie prime strategiche;
- rafforzamento della capacità di trasformazione intermedia dell’Unione, tale da coprire almeno il 40% del consumo annuo di materie prime strategiche;
- aumento della capacità di riciclaggio a copertura di almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche;
- diversificazione delle importazioni di materie prime strategiche in modo che nessun Paese terzo copra oltre il 65% del consumo annuo di tali risorse.
Su questa scia, il regolamento delinea gli strumenti e la relativa disciplina per il rafforzamento della catena di valore delle materie prime critiche (Capo 3), il cui pilastro è dato dalla procedura di riconoscimento dello status di “progetto strategico”, per soffermarsi successivamente sulle procedure di monitoraggio e attenuazione dei rischi di approvvigionamento (Capo 4). Coerentemente con le nuove politiche del Green Deal, un apposito spazio è dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale e, in particolare, alle attività di recupero e riciclo (Capo 5).
Concludono il presente regolamento disposizioni in materia di governance (Capitolo 6), nonché altre norme di chiusura.
Il riconoscimento dello status di “progetto strategico”: opportunità e adempimenti
La chiave pratica di attuazione delle azioni europee in tema di materie prime critiche passa attraverso la combinazione tra attività imprenditoriale (che sarà destinataria di appositi fondi) e coordinazione pubblica.
Anzitutto, è rimesso all’iniziativa privata l’opportunità di presentare “progetti strategici” volti ad avviare o ad espandere l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, nonché la produzione e la diffusione di materiali idonei a sostituirle (considerando 14).
Nella specie, un progetto è riconosciuto come “strategico” qualora contribuisca in modo significativo e celere alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche, in conformità con il disposto dell’art. 6, par. 1.
Per ottenere il riconoscimento dello status di “progetto strategico”, il promotore è tenuto a presentare domanda alla Commissione Europea (conforme al modello unico che dovrà essere approvato dalla Commissione entro il 24 novembre 2024).
Alla domanda dovranno essere riportati i requisiti e gli allegati indicati dall’art. 7, par. 1, ossia:
- gli elementi di prova pertinenti relativi al rispetto dei criteri di cui all’art. 6, par. 1;
- la classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova;
- il calendario per l’attuazione del progetto, comprensivo anche di una panoramica delle autorizzazioni necessarie;
- un piano contenete le misure per facilitare l’accettabilità sociale del progetto e il coinvolgimento della comunità locale ospitante;
- le informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto;
- il piano aziendale di sostenibilità finanziaria;
- una stima del potenziale impatto positivo sul mondo del lavoro, nonché della qualità e quantità di forza lavoro
Ove il progetto sia idoneo ad incidere su interessi qualificati, meritevoli di particolare protezione, sono previsti ulteriori adempimenti:
8. per i progetti localizzati in Paesi terzi o d’Oltre Mare che implicano attività di estrazione, deve essere presentato un piano per il miglioramento ambientale dei siti interessati da attuare al termine del progetto;
9. per i progetti relativi alla lavorazione o al riciclaggio situati in aree protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat) o della direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli), la domanda deve descrivere le ubicazioni alternative e fornire motivazione per cui queste non sono state valutate come appropriate per la realizzazione del progetto;
10. per i progetti che possono avere ripercussioni sui popoli indigeni, deve essere presentato un piano contenente le misure volte a promuovere una consultazione costruttiva delle comunità interessate aventi ad oggetto, nella specie, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti negativi sulla realtà locale, anche prevedendo la corresponsione di un equo indennizzo.
Le domande sono valutate dalla Commissione, previo parere del Comitato europeo per le materie prime critiche, attraverso un invito aperto con date di scadenza regolari. La Commissione decide, motivando, entro 90 giorni dalla verifica di completezza della domanda (che non include i termini per la V.I.A., ove richiesta) e notifica la decisione al promotore.
Ottenuto il riconoscimento dello status di progetto strategico, con cadenza biennale, il promotore è tenuto a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione contenente le informazioni sull’avanzamento del progetto, specificando in particolare lo stato delle autorizzazioni, le ragioni di eventuali ritardi, i progressi e le informazioni sui finanziamenti del progetto.
Il promotore ha, inoltre, l’obbligo di comunicare ogni modifica incidente sul rispetto dei criteri di cui all’art. 6, par. 1, nonché quelle riguardanti il controllo duraturo delle imprese coinvolte.
Revoca dello status di “progetto strategico” ed il sistema sanzionatorio
In caso di decadenza dei requisiti di “progetto strategico”, la Commissione revoca il riconoscimento, previa comunicazione al promotore della motivazione della decisione, a cui è data la possibilità di presentare risposte e chiarimenti (art. 7, par. 12).
Entro il 24 novembre 2026, gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione del regolamento, prevedendo un apposito sistema di enforcement (art. 48).
Semplificazione amministrativa: il “lascia passare” dell’interesse pubblico “prioritario”.
I progetti riconosciuti come strategici devono essere considerati di “pubblico interesse”.
Ciò ha precise ripercussioni nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e nei procedimenti giudiziari di composizione delle controversie, per i quali gli Stati membri devono prevedere iter accelerati e semplificati (art. 10).
Per quanto concerne il versante dei procedimenti amministrativi, in particolare, l’art. 11 del cit. regolamento dispone che i procedimenti autorizzatori devono avere durata non superiore a 27 mesi per i progetti di estrazione e non superiore a 15 mesi per i progetti di trasformazione e riciclaggio, salvo si renda necessario una proroga in ragione della particolare complessità del progetto valutata caso per caso e, comunque, entro i termini fissati dal par. 4.
Lo status prioritario di progetto strategico ha, dunque, una funzione strettamente accelerativa, volta a superare con maggior scioltezza i tipici problemi di bilanciamento di interessi che, tipicamente, rallentano o bloccano gli iter autorizzatori.
In questo senso, di interesse è la previsione dell’art. 10, par. 2 del reg. cit., in base alla quale, in caso di impatto negativo sugli interessi protetti dalla Direttiva Habitat e dalla direttiva 2000/60/CE sulla tutela delle acque, i progetti strategici possono essere comunque autorizzati se, in ragione delle specificità del caso, l’autorità competente ritenga che l’interesse pubblico tutelato dal progetto sia superiore a tali impatti, purché però siano rispettate tutte le condizioni previste dalle normative di tutela, anche tenendo in debita considerazione della mancanza di localizzazioni alternative (considerando 27).
A garanzia dell’applicazione omogenea ed efficiente del regolamento, le autorità nazionali competenti sono chiamate ad adottare atti di pianificazione e programmazione per la corretta localizzazione dei progetti sul territorio e per la mappatura delle risorse (se presenti), nonché ad istituire “punti di contatto unico”, volti a fornire informazioni ai promotori e a coordinare le procedure.
Ruolo delle Grandi Imprese nella Resilienza del Mercato
Un ruolo cruciale è affidato alle imprese di grandi dimensioni che producono nel territorio europeo tecnologie strategiche (quali batterie per lo stoccaggio di energia, mobilità elettrica, apparecchiature per l’utilizzo di idrogeno, di energia rinnovabile, aeromobili, motori a trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti e chip avanzati), e che impiegano nei propri processi produttivi materie prime strategiche.
In base all’art. 24 (reg. cit.), entro il 24 maggio 2025, gli Stati membri individuano le grandi imprese, che saranno chiamate ad effettuare almeno ogni tre anni:
- una valutazione di rischio delle catene di approvvigionamento delle materie prime strategiche, indicante la mappatura del luogo di estrazione, trasformazione o riciclo;
- un’analisi dei fattori di rischio approvvigionamento;
- ed una valutazione delle vulnerabilità alle perturbazioni che, se significative, richiederanno alle imprese la predisposizione di strategie volte alla loro attenuazione.
Sostenibilità e circolarità
I dettami del regolamento in oggetto devono essere attuati nel rispetto dei principi di sostenibilità e coerentemente con le azioni europee in materia di circolarità.
Ciò non solo risponde al nuovo modello europeo di “blue economy” previsto dal Green Deal, ma pure risulta strategicamente funzionale a ridurre la dipendenza dai Paesi terzi, proprio tramite il recupero ed il riciclo.
Così, per gli operatori tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti è previsto l’obbligo di redigere uno studio di valutazione economica riguardante quantità, concentrazione e il potenziale di recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione immagazzinati o prodotti (art. 27).
Sul piano commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti quali, ad esempio, dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, ecc. deve garantire che le relative etichette rechino in modo chiaro, leggibile e indelebile le informazioni individuate dall’art. 28, relative alla presenza nei prodotti di determinate tipologie di magneti.
Deve inoltre essere garantita la presenza di un “vettore di dati” sul prodotto o al suo interno che renda accessibili le informazioni sul prodotto.
Le materie prime critiche destinate al commercio nel mercato unico possono essere affiancate da certificazioni ad hoc, attestanti la sostenibilità della catena di approvvigionamento e di produzione, con particolare riguardo la mitigazione dei rischi connessi alla perdita di biodiversità, all’uso dell’acqua, del suolo e alla gestione dei rifiuti.
A tal fine, l’art. 30 prevede un’apposita procedura per il riconoscimento dei sistemi di certificazione.
Concludendo, l’obiettivo del regolamento in oggetto è senz’altro ambizioso: ridurre le vulnerabilità delle catene di valore europee e rafforzare il mercato interno contro i rischi di approvvigionamento.
Interessante, però, è il ruolo strategico che viene riconosciuto all’iniziativa economica privata, la quale, nel disegno del nuovo regolamento, sembra destinata a costituire la leva principale, non solo per il rafforzamento del mercato unico, in questo periodo storico così incerto, ma altresì per lo sviluppo delle realtà locali ospitanti i futuri progetti strategici.
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