Bonifica ambientale e messa in sicurezza delle aree agricole e di allevamento: il DM 46/2019
L’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che «il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali».
Tale regolamento ha trovato piena attuazione grazie alla recente emanazione del Decreto Ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132.
Esso disciplina, in conformità alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. 152/2006 e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
Il decreto in esame si articola principalmente in tre parti e definisce, rispettivamente:
- la procedura relativa alle comunicazioni alle autorità competenti;
- le attività di caratterizzazione delle aree agricole;
- la disciplina applicabile ai soggetti non responsabili dell’inquinamento.
Sempre in merito alle procedure di comunicazione, l’art. 3, comma 1 prevede che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un’area agricola, il responsabile dell’inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304, comma 2 TUA:
- alla regione;
- alla provincia;
- al comune;
- all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) territorialmente competente;
- all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;
- al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (per le aree ricadenti all’interno del perimetro dei Siti di interesse nazionale – SIN).
Tali attività sono attuate dal responsabile dell’inquinamento in conformità ai criteri generali contenuti nell’allegato 1 al regolamento e sono preventivamente comunicate alle sopra citate amministrazioni (art. 3, comma 2).
La procedura operativa per la caratterizzazione delle aree agricole varia a seconda che i livelli di concentrazione degli inquinanti rilevati superino o meno le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) individuate all’allegato 2 del regolamento. In particolare, il regolamento stabilisce che:
- nel caso di mancato superamento dei livelli soglia previsti, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1 dell’art. 3, un’autocertificazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica che ha efficacia conclusiva del procedimento. Entro i successivi trenta giorni, la regione, in collaborazione con ARPA e ASL, secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli e comunica gli esiti alle amministrazioni competenti (art. 3, commi 3 e 4);
- al contrario, in caso di accertamento del superamento delle CSC, anche per una sola sostanza, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 ed elabora una valutazione di rischio (VDR) secondo gli appositi criteri enunciati all’allegato 3 (art. 4, comma 1).
Entro i trenta giorni successivi, l’amministrazione competente può richiedere l’effettuazione di ulteriori controlli o dichiarare concluso il procedimento (art. 4, comma 3).
Se, invece, all’esito della valutazione di rischio, (ipotesi B) le concentrazioni sono incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto deve presentare alle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 (nonché, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute) le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di rispristino ambientale, al fine di minimizzare e ridurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 4, rubricato “Tipologie di intervento applicabile per le aree agricole” (art. 5, comma1). Il progetto, inoltre, deve contenere una serie di elementi puntualmente individuati al comma 2 dell’art. 5.
Il regolamento contiene, infine, una disciplina per i soggetti non responsabili dell’inquinamento. L’art. 6 stabilisce infatti che, fatti salvi gli obblighi del responsabile dell’inquinamento, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto ed attuale del superamento delle CSC deve darne comunicazione alle amministrazioni citate e attuare le necessarie misure di prevenzione.
Il decreto ministeriale conclude all’art. 7 con le norme transitorie, tra le quali si rileva, in particolare, il comma 1 che prevede che i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, dovendosi a tal fine intendere conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi.
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