Cripto-Attività: Regolamento MiCA e sostenibilità ambientale
Attraverso il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1114 di giugno 2023 (c.d. Regolamento MiCA), l’Unione Europea ha inteso prendere le redini di un mercato di tanto recente quanto complesso sviluppo, ossia il mercato delle cripto-attività.
Le cripto-attività consistono in rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere oggetto di trasferimenti, negoziazioni ovvero essere semplicemente detenute. Queste attività, il cui corso di vita rimane sempre ed essenzialmente vincolato a canali digitali, si presentano ad oggi sul mercato sotto varie forme: come mezzo alternativo di scambio, canale di accesso a particolari beni o servizi, ovvero come mero investimento dato l’alto carattere speculativo.
Le cripto-attività possono, dunque, rappresentare un’occasione di sviluppo economico per le imprese che – con la dovuta cautela e consapevolezza che ogni investimento speculativo richiede – intendono accedere in modo più agevole a canali di raccolta di capitali ovvero efficientare i pagamenti transfrontalieri.
Per il loro potenziale di sviluppo nonché per i rischi annessi (specie sul versante del riciclaggio di denaro e del finanziamento terroristico), l’Unione Europea ha ritenuto non più ritardabile l’adozione di una disciplina comune in materia di cripto-attività, con il fine principe di creare un mercato europeo sicuro ed aggiornato al progresso dell’era digitale.
Raccoglie queste istanze il Regolamento MiCA, relativo, appunto, ai mercati delle cripto-attività. Quale atto europeo, il Regolamento MiCA deve necessariamente inserirsi coerentemente all’interno dell’ordinamento europeo che, ad oggi, trova la sua bussola giuridica e strategica, nei principi e negli obiettivi del Green Deal.
Il Green Deal, che introduce per l’Europa un modello di sviluppo economico e sociale fondato sulla sostenibilità ambientale, pone al centro dell’azione europea le politiche di contrasto al cambiamento climatico.
Gli obiettivi del Green Deal sono ampi e complessi. Complessità, in particolare, dettata non soltanto dalla gargantuesca sfida di neutralità climatica posta in orizzonte al 2050, ma forse (e soprattutto) dalle modalità attraverso cui tale obiettivo dovrà essere raggiunto. Infatti, essendo che la causa del surriscaldamento climatico è data dalla sommatoria della produzione di CO2 emessa da plurimi settori produttivi, tra loro di natura anche eterogenea, si pone la necessità di una ridefinizione multisettoriale delle strategie produttive (ed economiche in senso lato).
La questione ambientale chiama direttamente in causa le cripto-attività. Queste, infatti, sfruttano i c.d. meccanismi di consenso, ossia un insieme di regole e procedure che permettono, ai fini della convalida di un’operazione) il raggiungimento di un accordo tra nodi di rete DLT. Secondo lo studio pubblicato sul “Journal of Risk and Financial Management” del 2023 e intitolato “Impact of Proof of Work (PoW) – Based Blockchain Application on Environment: A Systematic Review and Research Agenda”, gli algoritmi di consenso che utilizzano le blockchain possono consumare un quantitativo di energia anche superiore rispetto a quello di uno Stato come la Malesia, con conseguente ricadute sul piano climatico.
Il tema dell’impatto climatico-ambientale dei mercati finanziari è già stato oggetto di disciplina da parte delle istituzioni europee. Così, attraverso il c.d. Regolamento sulla tassonomia (Regolamento UE 2020/852) si è inteso individuare criteri per qualificare un’attività finanziaria come “sostenibile”, con il fine di valorizzare i prodotti finanziari effettivamente “sostenibili”, nonché orientare con maggior sicurezza gli investimenti verso queste opportunità.
Ancora più incisivo giuridicamente è stato il Regolamento (UE) 2019/2088, che ha aperto il principio normativo cardine della trasparenza bancaria e finanziari all’informativa sugli impatti climatici ed ambientali dei prodotti. Quest’ultimo, noto anche come Regolamento SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”), non aveva, tuttavia, chiarito se il suo campo di applicazione fosse o meno esteso anche alle cripto-attività, posto che non solo il regolamento non le menziona esplicitamente, ma neppure vi è concordanza nel panorama accademico e tecnico circa la qualificazione delle cripto-attività come prodotti finanziarti in senso proprio (si noti, sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2022, n. 44378, che ha ritenuto estendibile alle cripto-attività la disciplina in materia di intermediazione finanziaria a fronte dei rischi di vuoto normativo per attività tanto speculative, cui però sono seguite critiche, mancando per alcune forme di cripto-attività la causa essenzialmente finanziaria).
Il Regolamento MiCA risolve l’incertezza interpretativa generata dalla lacuna del precedente regolamento, estendendo anche alle cripto-attività l’obbligo di informativa in tema di impatto ambientale dei prodotti e delle attività ad essi connessi, in particolare sul clima, lo sfruttamento delle risorse naturali e la produzione di rifiuti (in particolare i RAEE).
Tra i vari, il Regolamento MiCA fissa principi e criteri generali in materia di trasparenza e informazione al cliente, lasciando all’ESMA (European Securities and Market Authority) e all’EBA (European Banking Authority) il dovere di redigere progetti di norme tecniche di regolamentazione aventi il fine di specificare l’ulteriore contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori ESG (Considerando 7 del Regolamento MiCA).
Un ruolo chiave è assunto dal c.d. White Paper, il documento contenente tutte le informazioni obbligatorie sulle cripto-attività, oggetto di diretto controllo da parte delle Autorità competenti.
I White Papers devono contenere le informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività (si vedano, in particolare, l’art. 6, par. 1, lett. j), l’art. 19, par. 1, lett. h) e l’art. 51, par. 1, lett. g).
Infine, l’art. 66, rubricato “Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse del clienti”, pone al paragrafo 5 per i prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web “in posizione ben visibile” le informazioni sui principali impatti ambientali negativi sul clima e sull’ambiente prodotti dai meccanismi di consenso utilizzati.
Dalla lettura di questa norma, allora, si evince che l’interesse del cliente e i doveri professionali che si pongono, a monte e per diretta connessione, in capo al prestatore di servizi non si limitano più solo a garantire l’esercizio del diritto di autodeterminazione “patrimoniale” del cliente stesso (ossia, di quella forma di manifestazione della propria persona nella società ex artt. 2 e 47 Cost.).
Ove, infatti, la regola della trasparenza va ad includere anche l’informativa sugli impatti ambientali, allora essa intenderà tutelare e valorizzare anche le scelte “etico-sociali” del cliente stesso, pur realizzate nell’ambito della propria “individuale” autodeterminazione economico-patrimoniale.
Il cammino avviato da Regolamento SFDR e continuato dal più recente Regolamento MiCA dà luce alla problematica importante, ma di difficile percezione da parte dell’opinione pubblica, degli impatti ambientali del mondo finanziario e digitale che, proprio grazie alle cripto-attività, vengono a fondersi.
L’aspetto interessante della nuova declinazione “ambientale” della regola della trasparenza finanziaria sta, dunque, in un duplice intento di responsabilizzazione degli utenti del mercato.
Da un lato, vi è una forma di responsabilizzazione “in senso forte” dei prestatori di servizi e degli emittenti, le cui attività e White Papers sono sottoposti a controlli da parte delle Autorità di vigilanza.
Dall’altro, si individua una responsabilizzazione “in senso debole” in capo al cliente, che è posto nella posizione di poter conoscere l’impatto ambientale (e, dunque, sociale) delle proprie scelte finanziare, rimanendo pur sempre libero nelle sue decisioni. Accanto a questa posizione di mera ricezione di informazioni, si individua, però, anche un’importante posizione “attiva” corrispettiva, ossia il diritto a pretendere che l’informazione sul prodotto esponga anche gli impatti ambientali dello stesso, sì confermando in ambito privatistico la teoria (ormai pienamente accolta in ambito amministrativistico) del diritto all’informazione ambientale quale diritto soggettivo perfetto.