Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15.07.20 è stato pubblicato il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che attua la Direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

In proposito, si ricorda come il Considerando n. 3) della Direttiva PIF recita che “La politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione come il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse”.

Con il recepimento della Direttiva PIF tramite il d.lgs. 75/2020, sono state dunque introdotte (ulteriori) modifiche:

L’articolo 1 del d.lgs. 75/2020 introduce le modifiche al codice penale in relazione ai reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell’Unione europea.

In particolare sono state novellate le seguenti norme:

  1. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) – A tale norma è stato aggiunto il periodo: “La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”; si ricorda che la norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità”.
  2. 316-ter, comma 1, c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) – a tale norma è stato aggiunto il periodo: “La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”; l’articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee";
  3. 319-quater c.p., comma 2 (Induzione indebita a dare o promettere utilità) – tale norma, che punisce con la reclusione fino a tre anni “chi dà o promette denaro o altra utilità” (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l’illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio), è stata ampliata prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”;
  4. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione) – a tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche “alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”;
  5. 640, comma 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) – la pena detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifizi o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell’Unione europea.
In ambito di illeciti tributari, l’articolo 2 del d.lgs. 75/2020 introduce il nuovo comma 1- bis all’art. 6, d.lgs. 74/2000, che deroga alla regola generale della non punibilità a titolo di tentativo dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 74/2000 nell’ipotesi in cui “siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

In proposito, si ricorda come la Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 177 aveva imposto al legislatore di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 che avessero a presupposto i reati tributari. È altresì noto come, nelle more dell’attuazione della Direttiva PIF, il legislatore nazionale si è, per così dire, mosso d’anticipo, approvando il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, d.lgs. 231/2001, oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha quindi già introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

Il Decreto Fiscale ha altresì previsto: Quanto fin qui sopra detto in materia fiscale si rende necessario, dato che le novelle approntate dal legislatore con il decreto di recepimento della Direttiva PIF (d.lgs. 75/2020) in materia di responsabilità degli enti da reato tributario, si vengono a inserire soprattutto all’interno dell’art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001, con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di: Tali fattispecie di reato potranno condurre a una responsabilità dell’ente solamente nel caso in cui siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, in rispetto a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Le novità introdotte dal d.lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono ai reati tributari.

Con l’art. 5 del decreto viene infatti modificato anche l’art. 24, d.lgs. 231/2001, e viene ampliato il catalogo dei reati in danno della Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l’art. 24, anche l’Unione europea):

Inoltre, viene modificato l’art. 25, d.lgs. 231/2001, la cui rubrica viene indicata in “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio” e la responsabilità penale viene estesa ai reati di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.), solamente “quando il fatto offende  gli  interessi finanziari dell'Unione europea”, con punizione fino a 200 quote, reati che si aggiungono a quelli già contemplati nel comma 1 dell’art. 25, d.lgs. 231/2001 (corruzione per ‘esercizio della funzione, artt. 318 e 321, c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322, commi primo e terzo, c.p.; traffico di influenze illecite, art. 346-bis, c.p.).

Infine, il d.lgs. 75/2020, sempre all’art. 5, introduce nel d.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando, che prevede per la prima volta la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale e di diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede, per tali reati:

Come conclusione crca le modifiche introdotte dal recepimento della Direttiva PIF in Italia, si ricorda anche la previsione dell’art. 8, d.lgs. 75/2020 con cui si stabilisce che:

Art. 8 - Trasmissione dei dati statistici

Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici relativi a:

a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di proscioglimento o di condanna, adottate, nonché il numero dei provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

d) danno stimato per il bilancio dell'Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

Una previsione importante, che denota come l’Unione europea tenga alla salvaguardia dei propri interessi finanziari in una maniera più concreta e, se vogliamo, più attenta di quanto fatto in precedenza.