End of Waste: decreto 2024 e nuove regole per rifiuti inerti
Il panorama degli atti amministrativi generali è stato di recente arricchito dall’emanazione di un importante provvedimento governativo (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127) con cui, al termine di un processo lungo e tortuoso di revisione del decreto 152/2022 (in vigore dal 4 novembre 2022), molto contestato dagli operatori del settore per la sua natura troppo restrittiva, hanno assunto contorni definiti i criteri, il regime di responsabilità del produttore, la dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni, nonché il sistema di gestione dei c.d. rifiuti inerti.
La manovra di intervento su questa materia ha operato all’interno di una disciplina dai connotati fluidi, caratterizzandone la derivazione comunitaria uno sfondo multiforme, benché al tempo stesso volubile.
Si è, infatti, trattato di substrati plurilocati, considerato che i relativi criteri su cui ha inciso la nuova disciplina ministeriale sono stati inizialmente regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE a sua volta recepito nel nostro ordinamento all’interno dell’art. 184 ter, d.lgs. n. 152/2006. La prima norma citata, in particolare, (a sua volta rubricata “Cessazione della qualifica di rifiuto”) prevede in particolare che, “Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti ad un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, cessino di essere considerati tali se soddisfano determinate condizioni (fra cui l’essere la sostanza o l’oggetto destinato ad essere utilizzato per scopi specifici; l’esistenza di un mercato o di una domanda per tale sostanza od oggetto; la mancata produzione della sostanza o dell’oggetto di impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana); dal canto suo il cit. art. 184 ter (d.lgs. n. 152/2006), invece, dispone che un rifiuto cessa di essere tale allorquando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le medesime condizioni indicate nella direttiva).
Lo stesso articolo (al comma 2) dispone poi che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati alle predette condizioni.
Ed è proprio quest’ultima disposizione che, avendo previsto che la definizione dei criteri relativi all’End of Waste avvenga primariamente mediante regolamento comunitario, oppure mediante uno o più regolamenti ministeriali, sulla base di questa apertura ha così consentito l’inserimento del nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Su questa scia, il regolamento adottato con il cit. decreto del 26/6/2024 ha stabilito i criteri che permettono ai rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione e di origine minerale di cessare la qualifica di rifiuto mediante le operazioni di recupero ai sensi del cit. art. 184 ter; in via preferenziale, i rifiuti inerti ammessi alla produzione di aggregai recuperati provengono dalla demolizione selettiva dei manufatti.
Questo, tuttavia, non senza difficoltà, queste ultime principalmente correlate dal correlativo riferimento alla relativa nozione di End of Waste; essa connota, infatti, la disciplina giuridica riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero.
Facendo, in particolare, riferimento non al risultato finale, bensì al percorso che porterà a tale conclusione, con l’End of Waste ci si riferisce in via primaria al processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.
Orbene, incidendo su quest’iter, la disciplina rimodulata ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica va a stabilire i nuovi parametri in base ai quali gli operatori del settore dovranno adeguarsi al fine di poter classificare come End of Waste i rifiuti inerti, da costruzione e demolizione in uscita dalle operazioni di recupero svolte all’interno degli impianti di trattamento autorizzati.
Gli End of Waste in questione, in particolare, saranno prodotti a tutti gli effetti, cessando la qualifica di rifiuto, per essere commercializzati come nuovi prodotti che andranno a sostituire le materie prime vergini.
Benché dal punto di vista normativo sarà necessario un perimetro capace in sé di comprendere i concetti di riciclaggio e di recupero rifiuti, dal punto di vista operativo, in conformità ai principi ispiratori delle direttive europee, il perimetro descritto dal Regolamento ministeriale non potrà tuttavia essere così stringente da rendere impossibile od antieconomico lo svolgimento delle operazioni di riciclaggio.
Come avviene nella maggioranza di casi analoghi, sarà pertanto necessario che alla base vi sia un confronto tra legislatore e stakeholder, entrambi animati dalla finalità di individuare la strada migliore, ed ambientalmente compatibile, da percorrere per il raggiungimento del risultato finale. Viceversa, si rischierebbe di provocare da un lato il blocco della filiera e dall’altro l’incapacità concorrenziale dell’Italia rispetto agli altri Paesi Europei.
Orbene, se si desidera un rilancio economico ed ambientale del paese, sarà bene che nessuno dei due rischi assuma connotazioni concrete. Si tratterà, peraltro, di una dichiarazione d’intenti dalla conformazione progressiva, considerata soprattutto la prescrizione secondo cui i soggetti già autorizzati al recupero End Of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, dovranno adeguarsi alle regole del nuovo Dm 28 giugno 2024, n. 127 entro il 25 marzo 2025 (le cui norme sostituiranno le precedenti previste dal Dm 152/2022 a partire dal 26 settembre 2024). Se alla suddetta data, l’autorizzazione alla gestione rifiuti (art. 208, Dlgs 152/2006) o l’autorizzazione integrata ambientale (Aia) saranno già in fase di rinnovo, i produttori operano fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetti di rinnovo. Viceversa, l’adeguamento delle autorizzazioni Eow deve essere avviato entro il 25/3/2025, anche in questo caso con possibilità di continuare ad operare in base ai titoli posseduti.
Infine, entro settembre 2026 (24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto), il Ministero dell’ambiente sarà tenuto a valutare i dati di monitoraggio acquisiti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) ed eventualmente procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
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