Regolamento REACH: nuove sostanze incluse nell’allegato XIV
Come sappiamo, il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006) è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
La normativa, tra le altre cose, mira a garantire che i rischi derivanti dall'uso delle “sostanze estremamente preoccupanti” (Substance of very high concern, SVHC, art. 57 del Regolamento) siano adeguatamente controllati e che le stesse siano progressivamente sostituite con alternative non pericolose.
Le sostanze riconosciute SVHC sono inserite nella lista delle sostanze candidate al processo di autorizzazione (Candidate List), vale a dire quelle sostanze il cui uso è soggetto ad apposita autorizzazione. In particolare, le sostanze incluse nell’Allegato XIV al Regolamento REACH non possono essere immesse sul mercato né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga concessa l’autorizzazione per un uso specifico, e si dimostri che questo può avvenire in condizioni di sicurezza.
Con il recente Regolamento (UE) 2020/171 (in vigore a partire dal 27 febbraio 2020) vengono inserite 11 nuove sostanze nell'allegato XIV. Le 11 nuove sostanze sono le seguenti:
1. Acido 1,2-benzendicarbossilico, iesil estere, ramificato e lineare; 2. Ftalato di esile; 3. Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile; 4. Fosfato di trixilile; 5. Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio; 6. Perossometaborato di sodio; 7. 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano; 8. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328); 9. 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327); 10. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(secbutil)fenolo (UV-350); 11. 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320).
Nella tabella delle sostanze di cui all’Allegato XIV, per ciascuna sostanza inserita viene indica anche la c.d. "data di scadenza", vale a dire che da tale data la sostanza potrà essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data indicata, sempre in tabella.
In riferimento alle sostanze elencate sopra, la tabella dell’Allegato XIV al REACH si presenterà pertanto modificata con le aggiunte seguenti:
| Disposizioni transitorie | ||||||
| N. voce | Sostanza | Proprietà intrinseche di cui all’art. 57 | Data entro cui devono pervenire le domande | Data di scadenza
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Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione | Termini di riesame
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| 44 | Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4 | Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 agosto 2021 (*)
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27 febbraio 2023 (**)
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| 45 | Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3 | Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 agosto 2021 (*)
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27 febbraio 2023 (**)
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- | - |
| 46 | Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchili ci di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1 |
Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 agosto 2021 (*)
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27 febbraio 2023 (**)
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| 47 | Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1 | Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 novembre 2021 (*)
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27 maggio 2023 (**)
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| 48 | Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: - | Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 novembre 2021 (*)
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27 maggio 2023 (**)
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- | - |
| 49 | Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4 | Tossico per la riprodu zione (categoria 1B) | 27 novembre 2021 (*)
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27 maggio 2023 (**)
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| 50 | 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-di metilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoiso mero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: - N. CAS: - |
vPvB
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27 febbraio 2022 (*)
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27 agosto 2023 (**)
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| 51 | 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfe nolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1 | PBT, vPvB
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27 maggio 2022
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27 novembre 2023
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| 52 | 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1 | vPvB
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27 maggio 2022
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27 novembre 2023
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| 53 | 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3 | vPvB
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27 maggio 2022
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27 novembre 2023
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| 54 | 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7 | PBT, vPvB
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27 maggio 2022
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27 novembre 2023
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Il Regolamento 2020/171, quindi, rende noto che il valore limite di esposizione professionale obbligatorio e il valore limite biologico obbligatorio attualmente fissati dall'Unione per i composti del piombo a norma della direttiva 98/24/CE saranno oggetto di revisione.
Il Considerando 12 del Regolamento (UE) 2020/171 prende in considerazione anche le sostanze NMP, DMAC e DMF, chiarendo come “Tutti gli usi dell’1-metil-2-pirrolidone (NMP) sono sottoposti a restrizioni conformemente all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La sostanza NMP presenta proprietà intrinseche simili a quelle dell’N,N- dimetilacetammide (DMAC) e dell’N,N-dimetilformammide (DMF); le tre sostanze hanno usi industriali simili e possono essere considerate intercambiabili, almeno per alcuni usi, anche se in linea generale non possono essere considerate alternative immediate. In considerazione delle analogie tra le tre sostanze al fine di garantire un approccio normativo coerente”, dunque, la Commissione ritiene opportuno, per il momento, rinviare la decisione in merito all’inclusione dell’NMP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200.